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Immissioni in ruolo 2019/2020: decreto, contingente e istruzioni operative

È stato pubblicato il decreto di autorizzazione n. 688 del 31 luglio 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2019\2020, con l’Allegato A che disciplina le operazioni di immissione in ruolo e che fornisce indicazioni agli Uffici per permettere un comportamento univoco delle modalità da seguire nella fase di nomina. Entro il 2 agosto saranno pubblicate dagli USR e dagli Ambiti Territoriali di competenza, tutte le operazioni propedeutiche.
Sono state rese note anche le tabelle del contingente per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019\2020, con la relativa ripartizione per regione, classe di concorso e il prospetto delle disponibilità per singola scuola.

CONTINGENTE DISPONIBILE
Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione e ricondotto nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l’a.s. 2019/20. Il contingente autorizzato dal MEF è di 53.627 posti, circa 5.000 posti in meno rispetto alla richiesta iniziale del MIUR. 

Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato. A tal fine, si evidenzia, che le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2019/20. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd “operazioni di organico di diritto”) non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede). A tal fine, il gestore del sistema informativo ha predisposto per gli uffici scolastici gli elenchi delle sole sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità.

RIPARTIZIONE CONTINGENTE [50% GM – 50% GAE]
Ai sensi dell’art. 399 del D.lgs 297/1994, n.297, le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% attingendo dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi.

La ripartizione in questione avviene tenendo conto delle disponibilità provinciali (e non a livello regionale).

SCUOLA SECONDARIA – PRIORITÀ PER LE GM2016
Per quanto riguarda le assunzioni dalle graduatorie di merito, esse avverranno mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito del concorso 2016 (GM2016), comprendendovi eventualmente anche i docenti idonei (anche oltre il 10%).

In caso di carenza delle graduatorie di merito 2016, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85/2018, a cui per l’a.s. 2019/20 (c.d. “Concorso 2018”) a cui, al netto dei posti utilizzati per il Concorso 2016, viene destinato l’intero contingente residuo (100% dei posti residui).

CONCORSO 2018 PER ABILITATI E POSSIBILITÀ DI ACCETTARE ALTRA NOMINA SU ALTRA CDC
I docenti nominati nell’a.s. 2018/19 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.

SCUOLA DELL’INFANZIA\PRIMARIA
Per la scuola dell’infanzia e primaria, si attingerà prioritariamente dalle graduatorie di merito del concorso 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando sino al termine di validità delle graduatorie e fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nonché, a seguire, del concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018 (c.d. “concorso straordinario”).

GRADUATORIE ESAURITA
Ai sensi dell’art. 399 del D.lgs 297/94 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Viceversa, in caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali.

POSTI DISPARI E RECUPERI
Nel caso in cui nell’anno scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Per il conteggio dei recuperi, è necessario verificare caso per caso la situazione delle graduatorie nella Regione\Provincia e ragionare per numeri assoluti (non per percentuali).
Esempio: Nell’anno scolastico 2018\2019 erano disponibili 10 posti, le GM2016 erano esaurite e le GM2018 non ancora pubblicate e disponibili. Per le assunzioni si è di conseguenza attinto integralmente dalle GAE.
Nell’anno scolastico 2019\2020 le GM dovranno recuperare 5 posti (visto che il nell’anno scolastico precedente il 50% spettava a loro). Qualora nell’anno scolastico 2019\2020, siano disponibili 15 posti complessivi, 5 di questi andranno alle GM a titolo di recupero mentre i posti residui saranno spartiti 50% per ciascuna tipologia di graduatoria”.

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE COMPENSAZIONI FRA CLASSI DI CONCORSO
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi.

Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

PRECEDENZE IN BASE ALLA LEGGE 104/1992
Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia di assistenza, per la scelta della sede.

ASPIRANTI RISERVISTI
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

NOMINE PLURIME NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO
Le istruzioni operative disciplinano il caso del docente che, nello stesso anno scolastico, abbia già accettato altra proposta di assunzione in ruolo. In tre circostanze è possibile accettare una successiva proposta:

1) L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare per lo stesso anno scolastico successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia.

2) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria.

ESEMPIO 1 √: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Milano per la classe di concorso A-12. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-12 per la medesima provincia di Milano. Il docente può accettare in quanto si tratta di convocazioni provenienti da diverse tipologie di graduatorie e per diversa tipologia di posto\classe di concorso.

3) È consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.

ESEMPIO 2 √: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Bergamo per la stessa classe di concorso. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-22 per la provincia di Bergamo. Il docente può accettare in quanto si tratta di convocazioni provenienti da diverse tipologie di graduatorie e per diversa provincia.

ESEMPIO 3 X: Docente inserito nelle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A-22 e inserito nella GM 2016 della provincia di Milano per la stessa classe di concorso. Il docente accetta dapprima l’incarico da A-22 da GAE nella provincia di Milano. Successivamente alla nomina, riceve convocazione per la classe di concorso A-22 per la stessa provincia. Il docente non può accettare in quanto si tratta di convocazioni provenienti dalla stessa provincia e per la stessa tipologia di posto\classe di concorso.

PART-TIME
È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010.

SCUOLA PRIMARIA E LINGUA INGLESE
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.

Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2019/20.

Decreto assunzioni n. 688 del 31 luglio 2019
Nota prot. n.35174 del 31 luglio 2019
Allegato A
Contingenti regionali per nomine

Prospetti disponibilità ed esuberi
Prospetti disponibilità per scuola per nomine

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