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Immissione in ruolo in part-time: le ore residue vanno a supplenza al 30 giugno

Il C.C.N.L. 2006-2009 (ancora vigente) prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

Pertanto anche i supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.

La richiesta di part-time deve essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio.

IL PART-TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

SUPPLENZE BREVI
Il part-time non può essere invece richiesto nel caso di “supplenze brevi” cioè supplenze diverse da quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

Il part-time non va però confuso con la possibilità, da parte del supplente, di accettare uno spezzone orario (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per quel grado\ordine di scuola). La differenza fra le due fattispecie è evidente: nel primo caso il docente accetta una supplenza sull’intero “monte orario” e solo in fase di costituzione del rapporto di lavoro chiede che il contratto sia tramutato in regime di part-time; nel secondo caso, invece, il docente accetta direttamente uno spezzone orario inferiore rispetto all’orario “pieno”. 

PART-TIME E DURATA DELLA SUPPLENZA
Come anticipato, il part-time può essere richiesto nel caso di supplenze:

  • Annuali (31 agosto) cioè supplenze su posti vacanti e disponibili.
  • Fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) cioè su posti non vacanti ma di fatto disponibili.

CATTEDRE AL 31 AGOSTO E PART-TIME
Ricordiamo che le supplenze al 31 agosto vanno conferite nel caso di posti vacanti e disponibili cioè di cattedre per le quali non esiste un titolare. 

Nel caso di supplenza al 31 agosto, va sottolineato che la richiesta di part-time non deve modificare la durata della supplenza. Infatti, il posto in questione resta in ogni caso vacante e disponibile per cui la durata della supplenza deve rimanere immutata. 

Al contrario, le ore residue derivanti dalla richiesta del part-time dovranno essere conferite mediante supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), poiché riferite a posti vacanti solo di fatto e non di diritto.

In questo modo dispone infatti la Circolare supplenze:

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto,vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.

Allo stesso modo anche l’allegato A (Istruzioni Operative) per le immissioni in ruolo dispone che:

le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (supplenze al 30 giugno)

Pertanto:

  • La supplenza originaria al 31 agosto deve rimanere tale in quanto su posto vacante.
  • La supplenza sulla disponibilità di ore residue che deriva dalla richiesta di part-time dovrà essere conferita al 30 giugno.
  • Nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
  • Nella scuola primaria, sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni di cui al comma precedente sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

VEDI ANCHE

Regime di Part-time: può essere richiesto anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto

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