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Docenti e personale ATA, chi è obbligato alla presa di servizio il 1° settembre? [Scheda UIL Scuola]

Il personale neoassunto nell’anno scolastico 2023/2024 deve effettuare il 1° settembre la presa di servizio. Si tratta di un atto necessario al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. 

Di seguito gli aspetti salienti della scheda di sintesi elaborata dalla UIL Scuola.

Neoimmessi in ruolo a.s. 2023/24 con con contratto a tempo indeterminato da GM o GAE

Sono obbligati alla presa di servizio il 1° settembre i docenti e il personale ATA neoimmessi in ruolo con le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo di luglio/agosto. Dal 1° settembre 2023 partirà infatti la decorrenza giuridica ed economica del contratto.

Nominati da GPS I fascia sostegno o da Straordinario BIS a.s. 2023/24 con con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo

Dovranno prendere servizio il 1° settembre anche coloro che sono stati individuati da GPS I fascia per la procedura straordinaria di immissioni in ruolo o dal “Mini Call Veloce” o da Concorso Straordinario BIS, benché in questi casi verrà stipulato un contratto di supplenza a tempo determinato con scadenza 31/8/2024 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è l’1/9/2023.

Tali docenti, dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

  • I docenti individuati dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2024 (non è prevista in questo caso la retrodatazione giuridica).
  • I docenti individuati dalle GPS stipuleranno un contratto di lavoro a tempo  indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2023 ed economica dall’1/9/2024 (è prevista in questo caso la retrodatazione giuridica).

Nominati da GPS I fascia sostegno o da Straordinario BIS a.s. 2022/23 con con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo

Deve fare la presa di servizio anche il personale docente che ha stipulato l’1/9/2022 un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis. Ciò al fine della stipula del contratto a tempo indeterminato.

La presa di servizio l’1/9/2023 va effettuata nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

NOTA BENE: nel caso in cui tali docenti abbiano ottenuto una assegnazione provvisoria per l’a.s. 2023/24 (fase 42 Intesa su CCNI assegnazioni/utilizzi), assumeranno servizio l’1/9/2023 nella sede ottenuta con le operazioni di assegnazione provvisoria. Il contratto a tempo indeterminato sarà automaticamente gestito dalla scuola di titolarità.

Attenzione: l’assunzione in servizio il 1/9/2023 è necessaria, secondo la UIL Scuola, anche per i docenti di cui sopra che hanno rinviato l’anno di formazione e prova all’a.s. 2023/24. In questi casi, infatti, tali docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l’a.s. 2023/24 sempre nella medesima scuola di servizio (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento).

Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2024 o al 30/6/2024

È il personale supplente individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato le cui operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/8/2023.

È necessario presentarsi il 1° settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato fino al 30/6/2024 o 31/8/2024 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2023

Docenti o personale ATA trasferito per l’a.s. 2023/24
Il personale trasferito in una nuova scuola deve necessariamente assumere servizio il 1° settembre affinché la titolarità sia modificata a partire da tale data. 

Per il docente che ha ottenuto una cattedra divisa su più scuole, è sufficiente assumere servizio nella scuola “principale” ovvero quella che gestisce il contratto, salvo diversa indicazione delle scuole interessate (in questo caso è consigliabile prendere contatti, per tempo, con i due o più dirigenti scolastici).

Attenzione: la presa di servizio l’1/9/2023 va effettuata anche nei casi in cui il trasferimento o il passaggio sia avvenuto nella stessa scuola di titolarità (es. da posto comune a posto di sostegno oppure per passaggio di cattedra o ruolo nella stessa scuola in cui si è titolari).

Docenti e ATA in assegnazione provvisoria /utilizzazione nell’a.s. 2022/23
I docenti con contratto a tempo indeterminato che nell’anno scolastico 2022/2023 sono stati in assegnazione provvisoria o in utilizzazione, qualora non abbiano ottenuto nuovamente assegnazione provvisoria, dovranno assumere servizio il 1° settembre:

  • nella nuova scuola di titolarità eventualmente ottenuta con le operazioni di trasferimento (anche se coincidente con quella dell’anno appena trascorso in cui sono in assegnazione o utilizzo
  • nella attuale scuola di titolarità (qualora non abbia chiesto o ottenuto trasferimento).

Docente già di ruolo che ottiene trasferimento per il 2023/24 e contemporaneamente utilizzo o assegnazione provvisoria

Il docente che è già di ruolo e che ha ottenuto una nuova scuola con trasferimento o passaggio per il 2023/24, qualora dovesse ottenere entro il 31/8 un’altra scuola per assegnazione provvisoria o utilizzo per il 2023/24 deve necessariamente assumere servizio il 1 settembre 2023.

Potrà tranquillamente farlo direttamente nella scuola dove ha ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzo.

Personale non in servizio nell’a.s. 2022/23

Si tratta di personale già di ruolo che per tutto l’a.s. 2022/23 o comunque per una parte di esso e fino al 31 agosto 2023 ha usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, artt. 36 e 59 CCNL/2007, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi (escluso quello di interdizione o maternità obbligatoria). Tale personale deve necessariamente assumere  servizio il 1/9/2023 (anche se non ha ottenuto una nuova scuola).

L’obbligo riguarda il personale la cui assenza si è protratta per tutto l’a.s. 2022/23 o comunque per una parte di esso e comunque fino al 31 agosto 2023.

CASI PARTICOLARI
Ricordiamo infine che la presa di servizio non è mai necessario nel caso del personale che si trova in maternità obbligatoria. Si veda questo articolo per un approfondimento.

Differimento presa servizio neoimmessi in ruolo per giustificato motivo

L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.

L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina

L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che

a nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

VEDI LA SCHEDA DELLA UIL SCUOLA

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