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Docenti assunti da GPS I fascia e rinvio dell’anno di prova: di regola vengono riconfermati nella medesima scuola [Chiarimenti]

L’art. 59, co. 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i docenti già iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai quali è stato offerto un contratto a tempo determinato annuale e che siano stati valutati positivamente all’esito del percorso annuale di formazione e prova, devono sostenere una prova disciplinare orale, superata la quale sono immessi in ruolo.

PROVA DISCIPLINARE FINALE
In aggiunta rispetto al normale percorso di formazione annuale e a seguito della sua positiva valutazione, è prevista una prova disciplinare relativa ai programmi di cui agli Allegati A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell’infanzia e primaria e all’Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria, alla quale accedono i candidati il cui percorso annuale di formazione e prova è stato valutato positivamente. 

La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare:

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal  docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

VALUTAZIONE DELL’ANNO DEL PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE E PROVA

  • In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
  • La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Quindi, nel caso di valutazione negativa espressa dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, l’anno di prova viene reiterato. Questo significa che l’anno di formazione iniziale potrà essere ripetuto ma una sola volta poiché, nel caso di un secondo esito negativo, il contratto si scioglierà come avviene di consueto con riferimento all’anno di formazione e prova.
  • Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di assunzione e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. In questo caso quindi non vi sarà alcuna possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova.

MANCATO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA
In base alla normativa vigente ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.

Nei 180 giorni vanno computati:

  • Tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
  • Gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
  • Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Nei 120 giorni sono compresi:

  • I giorni effettivi di insegnamento
  • I giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

In particolare, ai sensi dell’art. 438 comma 5 del D.lgs 297/1994:

qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo”.

Pertanto con decreto del Dirigente Scolastico, qualora per giustificati motivi normativamente previsti (aspettativa, congedo parentale, congedo di maternità, ecc.) non siano stati raggiunti i requisiti di servizio previsti, viene disposto il rinvio del percorso di formazione e prova per l’anno scolastico successivo.

Di regola tali docenti saranno riassegnati e svolgeranno il periodo di prova presso la medesima scuola alla quale erano stati assegnati nell’anno scolastico 2021/2022, previa la verifica della effettiva disponibilità dei posti.

Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2022/23, 2023/24, e 2024/25 del 27 gennaio 2022, nel caso di contrazione di posti nella scuola di servizio i docenti assumono la titolarità su scuola, dall’a.s. 2022/23, “su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

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