HomeImmissioni in ruoloDocenti assunti da concorso PNRR senza abilitazione: nel 2024/25 contratto a tempo...

Docenti assunti da concorso PNRR senza abilitazione: nel 2024/25 contratto a tempo determinato [Istruzioni operative per le segreterie]

La riforma del reclutamento (Decreto Legge 79/2022 poi convertito nella legge) e il bando del concorso 2023 in corso di svolgimento (decreto 2575 del 6 Dicembre 2024), hanno previsto la possibilità di partecipare ai concorsi se in possesso dei seguenti requisiti alternativi: 

  • Laurea (eventualmente comprensiva dei CFU\esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso) + Abilitazione
  • Laurea (eventualmente comprensiva dei CFU\esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
  • Laurea (eventualmente comprensiva dei CFU\esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso) + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni

Nel caso degli ITP era possibile accedere ai concorsi con uno dei seguenti titoli:

  • Abilitazione all’insegnamento
  • Diploma di scuola secondaria che dia accesso alla classe di concorso

PERCORSO ABILITANTE
I vincitori del concorso (attenzione: solo i vincitori, non tutti coloro che supereranno le prove) che siano privi dell’abilitazione, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

Evidentemente i vincitori che siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento non dovranno conseguire ex novo l’abilitazione all’insegnamento.

Il punto è stato confermato e chiarito in occasione della conversione del Decreto Legge 71/2024, laddove l’emendamento 14.02 ha previsto che:

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

Pertanto:

  • Coloro che al momento dell’immissione in ruolo siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato 
  • Coloro che invece al momento dell’immissione in ruolo non sono ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU o, nel caso degli ITP, potrebbe essere di 60 CFU). Solo nell’anno scolastico 2025/2026 stipuleranno il contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

Infatti, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo e, in particolare nell’ambito della FASE II, il sistema chiederà se il neoassunto è in possesso o meno di abilitazione.

Ciò a prescindere dal fatto che l’abilitazione era già in possesso del candidato prima della partecipazione al concorso o meno. Ciò che conta è meramente il possesso dell’abilitazione anche perché abilitazione, una volta conseguita, non deve essere ripetuta. 

In particolare:

  • Coloro che sono in possesso dei 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
  • Coloro che hanno partecipato al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
  • Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Gli insegnanti tecnico pratici, non abilitati, dovranno conseguire il percorso abbreviato da 36 CFU. 

Pertanto, coloro che non sono in possesso dell’abilitazione, dovranno completare il percorso formativo dopo il concorso, con oneri a carico dei partecipanti. Accederanno quindi di diritto ai percorsi abilitanti post-concorso da 30 o 36 CFU\CFA.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione (ripetibile fino a un massimo di due volte).

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE
In queste settimane stanno avvenendo le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso PNRR, le quali, per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ma entro il 10 dicembre, potranno avvenire fino al 31 di dicembre.

Le segreterie scolastiche dovranno fare molta attenzione al tipo di contratto da far stipulare (a tempo indeterminato o a tempo determinato).

I vincitori di concorso:

  • qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche se conseguita successivamente rispetto alla partecipazione al concorso, stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato.
  • qualora invece al momento dell’immissione in ruolo non siano ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU o, nel caso degli ITP, potrebbe essere di 60 CFU).

COME GESTIRE I CONTRATTI
Come anticipato, i docenti che non siano in possesso di abilitazione sottoscriveranno per il primo anno un contratto a tempo determinato per supplenza annuale (31 agosto) durante il quale conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento. Le istruzioni operative a disposizione delle segreterie sono state aggiornate e forniscono tutte le indicazioni utili.

In questo caso il sistema INR (procedura di Informatizzazione Nomine in Ruolo) invierà  al fascicolo l’informazione dei docenti non abilitati che saranno oggetto di una supplenza annuale nell’AS 2024/25.

A tal fine l’applicazione di cooperazione applicativa che gestisce le nomine annuali è stata aggiornata per permettere alle scuole di importare i dati di INR del personale non abilitato e poi completare le informazioni necessarie per l’inserimento delle supplenze annuali.

Sulla home page dell’applicazione Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola viene visualizzato il numero complessivo delle posizioni, di competenza della scuola, per cui non è stata inserita l’immissione in ruolo durante l’esecuzione della procedura INR, perché trattasi di personale non abilitato. 

È presente uno specifico link che consente di accedere ad un cruscotto analitico dove sono riportate puntualmente tutte le posizioni rilevate con i dati utili alla lavorazione per l’inserimento di una supplenza annuale (N02/N32).

I codice utilizzabili sono:

  • N02 Supplenza annuale
  • N32  Incarico annuale personale già di ruolo (nel caso di personale già di ruolo che usufruisce dell’art’art. 47 o 70 del CCNL per accettare incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo).

Il cruscotto, a carico delle istituzioni scolastiche e DSGA, visualizza il personale, di competenza del contesto operante, non abilitato, che sarà oggetto di una supplenza annuale nell’AS 2024/25.

CONTRATTI ANNUALI PER IL PERSONALE NON ABILITATO
Per A.S. 2024-25 la tendina ha tra i valori possibili di selezione: Nominato da Concorso Ordinario primo e secondo grado DD 2575/2023 (DM 205/2023)

  • se la funzione viene attivata da “Cruscotto Attività da completare -> Elenco per Instaurazione prospetto R-1 da INR” i campi dello schermo vengono preimpostati con i dati pervenuti da INR (anagrafica, tipo posto, classe di concorso e sede di servizio).
    Tranne i dati anagrafici, i campi sono sempre modificabili, il controllo della correttezza dei dati modificati, rispetto al concorso, è amministrativo e non fatto dal sistema.
  • se selezionato Nominato da Concorso Ordinario primo e secondo grado DD 2575/2023 (DM 205/2023) i dati del responsabile del provvedimento di individuazione e del tipo graduatoria dovranno essere valorizzati obbligatoriamente con Dirigente ufficio Scolastico Regionale e graduatoria Regionale.

ISTRUZIONI OPERATIVE

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti

Di seguito una raccolta di FAQ (domande poste frequentemente) non ufficiali relative all'inserimentoaggiornamento nelle graduatorie per la scuola secondaria.  FAQ 1 - Punteggio di 12 punti...

Mobilità scuola 2026/27: firmato il nuovo CCNI 2025/28. Domande dal 16 marzo, deroghe più restrittive per i neoassunti

È stato sottoscritto martedì 10 marzo 2026 al Ministero dell’Istruzione e del Merito il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità del personale docente,...

Corsi Sostegno INDIRE: prorogata al 16 marzo la rinuncia al riconoscimento del titolo estero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha disposto la proroga dei termini per...

Percorsi abilitanti docenti vincitori di concorso: nota congiunta MIM–MUR per garantire l’attivazione dei corsi sul territorio

Con una nota congiunta prot. n. 1955 del 6 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell’Università e della...

Laurea utilizzata come titolo di accesso al TFA sostegno: è valutabile nelle GPS? [Chiarimenti]

Chi accede alle GPS sostegno di I fascia può dichiarare come titolo culturale la laurea magistralespecialistica con la quale ha avuto accesso al percorso...

GPS 2026, riconosciuti anche agli ITP i 24 punti nelle ADSS: come aggiornare la domanda [FAQ e chiarimenti]

  Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla nuova Ordinanza Ministeriale sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 riguarda...