I docenti neoassunti sono obbligati a effettuare la presa di servizio il 1° settembre, ossia a presentarsi a scuola per la firma e il disbrigo delle pratiche amministrative.
L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94 – Testo Unico del comparto scuola) così recita:
La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Parimenti, l’art. 436 comma 4 del Dlgs 297/94 (Testo Unico scuola) prevede:
Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito”.
Da quanto detto emergono due importanti corollari:
- l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica;
- l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina.
DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO PER INCOMPATIBILITÀ
Com’è noto a norma dell’art. 508 del Testo unico della scuola, “Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (per un approfondimento si veda qui).
Con nota n. 15418 del 24 agosto 2018 l’USR Marche ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di chiedere il differimento della presa di servizio al fine di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.
In particolare, si ritiene che in considerazione di quanto previsto dall’art. 436 comma 4 del Dlgs 297/94 (Testo Unico scuola) e della FAQ n. 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015, possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio.
Secondo la nota, appare ragionevole ritenere che tale differimento possa avere una durata pari all’anno scolastico e non sia ulteriormente prorogabile, in quanto concesso unicamente al fine di permettere al lavoratore di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Colui che al termine del periodo di differimento previsto non assuma servizio, decade dalla nomina.
Nello senso si era già espresso anche l’USR Emilia Romagna con la nota n. 11820 del 10 settembre 2015 nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia.
La FAQ 25
Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?
Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate.
Nota USR Emilia Romagna n.11820 del 10 settembre 2015
Nota USR Marche n. 15418 del 24 agosto 2018
Dlgs 297/94 – Testo Unico del comparto scuola
Avviso USP Venezia