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La dichiarazione dei servizi: presentazione entro 30 giorni dall’assunzione in servizio in modalità telematica

Cos’è la dichiarazione dei servizi?
La Dichiarazione dei servizi è un adempimento disposto dall’art. 145 del Testo Unico approvato con DPR 1092/73.

L’art. 145 del DPR 1092/1973 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), prevede infatti che:

l dipendente statale, allatto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La  dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza“.

Il dipendente della scuola è tenuto a presentarla all’atto dell’assunzione, nei seguenti casi:

  • prima assunzione con contratto a tempo indeterminato.
  • prima assunzione con contratto a tempo determinato, in caso incarico annuale (anche per l’insegnamento della religione) o supplenza fino al termine delle attività didattiche.

La dichiarazione deve contenere tutti i  servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e gli altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti, e va resa anche se negativa.
La Dichiarazione dei servizi va compilata entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (per i docenti neoimmessi in ruolo quindi deve essere prodotta entro il 30 settembre mentre per i supplenti con contratto al 30 giugno\31 agosto entro 30 giorni dalla presa di servizio).

PRESENTAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
Tale dichiarazione tradizionalmente veniva predisposta in modalità cartacea. Tuttavia, a partire dell’anno scolastico 2017\2018 i docenti neoimmessi in ruolo devono presentare la dichiarazione dei servizi in modalità telematica attraverso il portale di Istanze On Line. In particolare, il MIUR con la nota n. 17030 dell’1 settembre 2017 ha precisato che tramite l’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
Ai docenti che presentano la domanda di ricostruzione carriera (sempre in modalità telematica) viene, infatti, richiesto se abbiano già presentato il modello cartaceo della Dichiarazione dei servizi oppure se si avvalgono della compilazione on line.
Va sottolineato come nel modello online è possibile inserire esclusivamente i servizi svolti presso le scuole e le università oltre al servizio militare utili ai fini della carriera dei docenti ovvero utili ai fini della ricostruzione di carriera.
Dunque la dichiarazione dei servizi online è funzionale alla presentazione della domanda di ricostruzione di carriera.

SERVE CHIAREZZA DA PARTE DEL MINISTERO
Come detto nel paragrafo precedente, il MIUR con la nota n. 17030 dell’1 settembre 2017 ha introdotto la presentazione telematica della dichiarazione dei servizi per i docenti neoimmessi in ruolo. Tale dichiarazione però non consente di dichiarare tutti i lavori svolti nella propria vita compresi quelli alle dipendenze dei privati o in qualità di lavoratori autonomi. Si tratta quindi di una dichiarazione unicamente funzionale a individuare e validare i servizi utili ai fini della ricostruzione di carriera (e quindi degli scatti stipendiali del personale scolastico).

Diversamente, nella dichiarazione cartacea di cui all’art. 145 del DPR 1092/1973 dovevano essere inseriti tutti i lavori svolti anche quelli svolti alle dipendenze dei privati o i lavori autonomi in quanto la dichiarazione cartacea era funzionale alla possibilità di poter chiedere in futuro la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo delle pensioni (Il DPR 1092/1973 dispone infatti che i servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza).

Di fronte a questa situazione di incertezza, vi sono segreterie che chiedono unicamente la compilazione dell’istanza telematica e altre che invece chiedono la compilazione di entrambe le istanze. 

Istruzione per la compilazione della Dichiarazione dei servizi Online
Nota 1 settembre 2017 n. 17030
Nota 13 settembre 2017 n. 2938
Modello cartaceo Dichiarazione dei servizi
Scheda SNALS Verona

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