Il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito dei quesiti pervenuti, ha inviato agli Uffici scolastici Regionali (USR) un’importante precisazione in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020\2021.
L’art. 399 bis del Testo Unico 297/1994 (introdotto dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159), integralmente richiamato dall’Allegato A, prevede che:
L’immissione in ruolo comporta, all‘esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
In questi giorni si sono sollevati dei dubbi sull’applicabilità di tale norma anche nel caso di immissione in ruolo con riserva, con particolare riferimento ai tanti Diplomati Magistrali inseriti nelle GaE con riserva e con provvedimento ancora pendente. Il chiarimento ministeriale precisa che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la norma in questione trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto con riserva nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso del titolo di diploma magistrale (conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002) iscritto nelle graduatorie con riserva per effetto di provvedimento giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa.
Dunque, coloro che accetteranno il ruolo con riserva, al superamento dell’anno di prova saranno cancellati da tutte le graduatorie (GAE, GM2018), sia per la stessa che per altre classi di concorso\tipologie di posto, con la sola eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari (GM 2016).
Nei giorni scorsi le OO.SS. avevano chiesto un chiarimento ufficiale onde evitare interpretazioni differenti tra i vari Uffici territoriali e inutili contenziosi. Ad avviso della UIL Scuola, per esempio, dal momento che tali docenti saranno immessi in ruolo con riserva con esito positivo del periodo di prova e qualora, successivamente, l’esito del contenzioso dovesse essere negativo, gli stessi non dovranno essere depennati dalle altre procedure concorsuali (ad esempio concorso straordinario del 2018), proprio in virtù dell’assunzione con riserva.