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Conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie: da quali graduatorie si viene cancellati? Novità Decreto PA [Chiarimenti]

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PA che contiene importanti misure per il settore scuola e istruzione.

Tra le norme approvate vi è anche l’abrogazione del comma 3 -bis dell’art. 399 del Testo Unico Comparto Scuola (D.lgs 297/1994).

Cosa disponeva tale comma? Il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 aveva previsto infatti

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. 

Nello specifico, gli interessati in base a tale norma dovevano essere cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

La norma in oggetto è stata quindi abrogata.

LA NORMA CONTENUTA NEL D.LGS 59/2017
Bisogna però considerare che esiste un’altra norma introdotta dal Decreto Legge 36/2022 (convertito nella Legge 79/2022) che è oggi contenuta all’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017. 

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente É cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed É confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. 

Pertanto si prevede che il docente all’atto della conferma in ruolo viene cancellato da:

  • tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione)
  • tutte le graduatorie d’istituto
  • tutte le graduatorie ad esaurimento

La cancellazione in questo caso, diversamente dalla norma contenuta all’art. 399 del Testo Unico, riguarda tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione).

Inoltre, stranamente non si fa riferimento alla cancellazione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma solo alle graduatorie d’istituto (dalle quali si attinge per il conferimento delle supplenze brevi). 

Il mancato riferimento alle GPS potrebbe essere una scelta voluta dal legislatore volta a consentire la possibilità di usufruire dell’art. 36 CCNL (che consente ai docenti di accettare incarichi al 30 giugno/31 agosto per altra classe di concorso/grado).

Va sottolineato come l’art. 399 comma 3 del Testo unico comparto scuola, così come novellato dallo stesso decreto PA, prevede che:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposteper l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»; 

Questo significa che quanto previsto dall’art. 13 comma 5 d.lgs 59/2017 in merito al “vincolo triennale” ma anche in merito alla “cancellazione delle graduatorie” trova applicazione a partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024.

CONCLUSIONI
L’abrogazione del comma 3 bis dell’art. 399 risponde all’esigenza di armonizzare la normativa vigente ed eliminare il contrasto fra le due norme previgenti.

La norma che rimane in vigore (quella contenuta all’art. 13 comma 5 d.lgs 59/2017), prevede che la conferma in ruolo comporti la cancellazione da tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione),  d’istituto e ad esaurimento. Non dovrebbe quindi più determinarsi la cancellazione dalle GPS ma sul punto si attendono chiarimenti ministeriali.

Inoltre, detto vincolo troverà applicazione solamente per gli immessi in ruolo dal 2023/2024.

VEDI IL DECRETO LEGGE PA

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