La Legge di Conversione 20 dicembre 2019 n. 159, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ha introdotto la c.d. “Call Veloce” (chiamata veloce), volta alla copertura, in ciascuna regione, dei posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le consuete operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte sulla base della normativa vigente.
Più nello specifico, si stabilisce che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di una o più Province di una medesima Regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie
TEMPISTICHE
Le tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo.
Concluse entro i termini previsti le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli USR comunicano i posti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare istanza di partecipazione.
Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni anno scolastico. Per il solo anno scolastico 2020/2021 tale termine viene derogato sulla base di quanto disposto dal D.L. 22/2020 che fissa il 20 settembre come termine ultimo per le operazioni delle immissioni in ruolo.
SOGGETTI COINVOLTI
La procedura riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo i quali possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.
In particolare, i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione, potranno presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione.
I soggetti inseriti nelle GAE, potranno, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.
I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, che sono già presenti in due province, possono scegliere comunque una sola Regione.
ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DI PROPOSTE DI NOMINA
Sono esclusi dalla procedura i soggetti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento.
ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI GIÀ AVVIATE
Nei casi in cui risultano avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente Decreto, i posti messi a concorso per l’anno di riferimento.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda andrà presentata tramite apposita piattaforma ministeriale indicando la Regione prescelta. Le domande presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:
1) Scegliere la Regione di partecipazione
2) Indicare la Provincia o le Province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della Regione scelta;
3) Nel caso di più Province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna Provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa;
4) In caso di un’unica Provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa.
Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
ELENCO GRADUATO DEGLI ASPIRANTI
Gli USR, sulla base delle istanze presentate, pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) suddivisi per ciascuna delle procedure e dispongono dei soggetti che risultano in posizione utile.
RIPARTIZIONE FRA GRADUATORIE
Le assunzioni a tempo indeterminato in questione riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione 50% tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari, e 50% alle GAE.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
Questo significa che, con riferimento a tale meccanismo (c.d. “Call Veloce”), i vincitori di un concorso ordinario (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli ed esami, come il futuro Concorso ordinario 2020) avranno priorità sia rispetto a coloro che sono presenti nelle GM2018 (concorso riservato non selettivo) sia rispetto ai vincitori del concorso straordinario 2020 (concorso riservato selettivo per titoli ed esami).
Nel caso in cui gli elenchi graduati non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
RINUNCIA ED ACCETTAZIONE
In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate.
CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.