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sabato, Ottobre 5, 2024
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Call veloce: come funzionerà. Tempistiche e ordine di immissione in ruolo

Il comma 17 bis dell’art. 1 della Legge di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, introduce la c.d. “Call Veloce“, volta alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo. In particolare si prevede che:

I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativopossono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.

Quindi, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province.

Più nello specifico, si stabilisce che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del MIUR.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

TEMPISTICHE
Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni anno scolastico. I termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo sono demandati ad un decreto del MIUR, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

ORDINE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO
Le immissioni in ruolo in questione sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie ad esaurimento. Sarà quindi rispettata la tradizionale ripartizione 50% GAE e 50% procedure concorsuali.

Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

  1. graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  2. graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  3. graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

Questo significa che, con riferimento a tale meccanismo (c.d. “Call Veloce”),  i vincitori del concorso ordinario 2020 (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli  ed esami) avranno priorità sia rispetto a coloro che sono presenti nelle GM2018 (concorso riservato non selettivo) sia rispetto ai vincitori del concorso straordinario 2020 (concorso riservato selettivo per titoli ed esami).

Legge di Conversione

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