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Assunzioni straordinarie da GPS I fascia: emanato il decreto attuativo, istanze dal 10 al 21 agosto.

É stato registrato ed emanato il DM 242 del 30 Luglio 2021 che disciplina le immissioni in ruolo straordinarie da GPS I fascia.

IMMISSIONI IN RUOLO DA GPS I FASCIA
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie e o dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto. 

TERMINI
Le istanze vanno presentate nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59) tramite istanze online.

Attenzione: con la stessa istanza, i candidati in possesso dei requisiti previsti, potranno manifestare disponibilità sia per la procedura straordinaria di immissioni in ruolo da GPS I fascia sia per il conferimento delle supplenze al 30 giugno/31 agosto.

ACCANTONAMENTO DEI POSTI
Ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi per i concorsi ordinari nonché, per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 Scienze e tecnologie informatiche, quelli relativi alla procedura STEM.

DOCENTI INTERESSATI
Possono partecipare i docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

  • Per le assunzioni su posto comune è necessario che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (180 giorni di servizio anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali).
  • Per le assunzioni su posto di sostegno non è invece necessario alcun requisito di servizio (detto requisito, è stato infatti eliminato in sede di conversione del D.L. 73/2021).

PROVINCIA INTERESSATA
Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda.

IMMISSIONE IN RUOLO
Benché venga conferito un incarico a tempo determinato, questo è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del Decreto Legge – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Le istanze vanno presentate nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59) tramite istanze online.

Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nell’istanza dichiara:

  1. di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge;
  2. le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura;
  3. l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e la tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.
  4. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.

DOMANDE FUORI TERMINE O PRESENTATE IN MODALITÁ DIFFERENTI
Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.

DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VERITÁ
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze al 30 giugno / 31 agosto, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RINUNCIA
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato al 30 giugno / 31 agosto dell’Ordinanza ministeriale.

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRATTI
Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi.

In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico. Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. 

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell’anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare:

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal  docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

GIUDIZIO POSITIVO
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

VALUTAZIONE NEGATIVA DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Quindi, nel caso di valutazione negativa espressa dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, l’anno di prova viene reiterato. Questo significa che potrà essere ripetuto ma una sola volta in quanto nel caso di un secondo esito negativo il contratto si scioglierà, come di consueto avviene con riferimento all’anno di formazione e prova.

GIUDIZIO NEGATIVO DELLA PROVA DISCIPLINARE
Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di assunzione e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. In questo caso quindi non vi sarà alcuna possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova.

VEDI IL DM 242 DEL 30 LUGLIO 2021

Nota M.I. prot. AOODGPER n. 25089 del 6 agosto 2021 

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