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Assunzioni da GPS I fascia: requisiti, posti, anno di formazione e prova disciplinare [Chiarimenti]

Tra le misure previste dal Decreto Sostegni BIS, vi è la possibilità di assumere in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia.

SU QUALI POSTI
Si attingerà dalle GPS I fascia per i posti che residueranno dopo le ordinarie immissioni in ruolo dalle graduatorie esistenti
(GAE, GM 2016, GM 2018, fasce aggiuntive e GM 2020 concorso straordinario e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 anche dalle graduatorie STEM).

Prima di procedere alle assunzioni da GPS I fascia, occorre però accantonare, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 e non si sono ancora svolti (D.D. 499/2020).

A tal fine, i vari uffici scolastici, devono quantificare, su base provinciale, la parte del contingente destinato ai concorsi ordinari che devono essere sottratti dalla disponibilità per le immissioni in ruolo da Graduatorie provinciali.

Si vedano al riguardo i prospetti pubblicati dagli USR Lombardia e Veneto.

REQUISITI
Per poter partecipare alla procedura di assunzione, oltre all’inserimento nella GPS I o nei relativi elenchi aggiuntivi, sono necessari i seguenti requisiti:

  • Per le assunzioni su posto comune è necessario che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (180 giorni di servizio anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali).
  • Per le assunzioni su posto di sostegno non è invece necessario alcun requisito di servizio (detto requisito, è stato infatti eliminato in sede di conversione del D.L. 73/2021).

ASSUNZIONE E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
I soggetti individuati saranno destinatari di un contratto a tempo determinato proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Durante il contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Come di consueto, al termine dell’anno di prova il personale docente è sottoposto a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e sulla base dell’istruttoria del docente tutor.

In aggiunta rispetto al normale percorso annuale è però prevista lo svolgimento di una prova disciplinare, alla quale accedono i candidati il cui percorso annuale di formazione e prova è stato valutato positivamente. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare:

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal  docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

GIUDIZIO POSITIVO
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

VALUTAZIONE NEGATIVA DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Quindi, nel caso di valutazione negativa espressa dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, l’anno di prova viene reiterato. Questo significa che potrà essere ripetuto ma una sola volta in quanto nel caso di un secondo esito negativo il contratto si scioglierà, come di consueto avviene con riferimento all’anno di formazione e prova.

GIUDIZIO NEGATIVO DELLA PROVA DISCIPLINARE
Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di assunzione e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. In questo caso quindi non vi sarà alcuna possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova.

DECRETO ATTUATIVO
Con decreto del Ministro dell’istruzione, che si attende nei prossimi giorni, saranno disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

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