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venerdì, Gennaio 24, 2025
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Assunzioni da GPS I fascia per il ruolo: l’1 settembre la presa di servizio, stipula del contratto e controlli

In queste ore gli ambiti territoriali stanno pubblicando gli esiti della procedura straordinaria di assunzione dalle GPS I fascia finalizzate alle immissioni in ruolo (procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/2021).
Gli esiti sono pubblicati nei siti internet dei vari ambiti territoriali. In alcuni casi i candidati stanno anche ricevendo specifica email di individuazione. 

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
Secondo il DM 242 del 30 luglio 2021, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale (supplenze al 30 giugno / 31 agosto), anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

RINUNCIA ALLA SEDE ASSEGNATA
Lo stesso DM 242 (art. 4 comma 8) prevede che:

in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

Pertanto, pur essendo possibile la rinuncia all’assegnazione della sede assegnata ai fini dell’immissione in ruolo da GPS I fascia, per le modalità e i tempi entro cui formulare tale rinuncia, bisogna fare riferimento agli avvisi pubblicati dai vari ambiti provinciali. Si sottolinea che le tempistiche indicate dagli ambiti territoriali che finora hanno pubblicato gli esiti sono molto stringenti

Eventuali rinunce che pervengano oltre il termine indicato, precluderanno inesorabilmente la partecipazione degli interessati alla successiva fase ordinaria di nomina a tempo determinato.

Le disponibilità che liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale risoluzione del contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute.

PRESA DI SERVIZIO
Gli aspiranti docenti, destinatari del contratto a tempo determinato dovranno assumere servizio presso la Scuola assegnata in data 01/09/2021. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. É invece possibile, secondo quanto stabilito dalla stessa circolare supplenze 2021/2022, il differimento della presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc.…)”. Il contratto di lavoro decorre dal primo settembre 2021 o dalla presa di servizio ove successiva.

In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio provinciale.

STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

L’individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato.

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, finalizzato al percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Agli stessi Dirigenti Scolastici spettano gli adempimenti di carattere amministrativo, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei titoli e servizi dichiarati imposti dall’art. 8 co 7, 8, e 9 della richiamata O.M..

Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.M. n. 374 del 24.04.2019, nonché dell’O.M. 60/2020, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, in autotutela, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria di individuazione.

CLAUSOLA RISOLUTIVA
Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GPS per pendenza di giudizio o in possesso di titolo estero ai sensi dell’articolo 7 OM 60/2020 in corso di riconoscimento, il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva; la clausola risolutiva dovrà essere apposta a tutti gli atti consequenziali al contratto.

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