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Assunzione/Rinuncia in ruolo e cancellazione dalle graduatorie

L’immissione in ruolo determina il depennamento dalle GAE e\o dalle graduatorie di merito (GM)? Cosa comporta l’eventuale rinuncia al ruolo?

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI NOMINA
La Nota del Direttore Generale del 11/3/2010 afferma che, il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia.

Quindi chi sottoscrive un contratto a tempo indeterminato, viene cancellato da qualsiasi Graduatoria ad esaurimento in cui sia eventualmente iscritto e ciò sia che l’assunzione avvenga attingendo dalle GAE sia che avvenga attingendo dalle GM del concorso.

Diversamente, non si viene depennati dalle GM in cui si sia eventualmente iscritti. Quindi, se si accetta il ruolo da GAE non si viene cancellati dalle GM così come se si viene immessi in ruolo da GM non si piene depennati dalle altre GM in cui si sia eventualmente iscritti.

Esempio: Tizio è iscritto nelle GM per la classe di concorso Y e per la classe di concorso X. Tizio, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.

1. Se Tizio accetta ruolo dalla GM per la classe di concorso Y, rimane nelle GM per la classe di concorso X, ma viene cancellato per entrambe le classi dalle GAE. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per la classe di concorso X.

2. Se Tizio accetta ruolo dalle GAE per la classe di concorso Y, rimane nelle GM per entrambe le classi di concorso ma viene depennato dalle GAE per entrambe le classi di concorso. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per entrambe le classi di concorso. 

RINUNCIA AL RUOLO
La rinuncia al ruolo da GM comporta esclusivamente la cancellazione dalla relativa graduatoria di merito mentre non comporta il depennamento da altre graduatorie di merito né da alcuna graduatoria ad esaurimento.

La rinuncia al ruolo da GAE comporta il depennamento solo per la classe di concorso in questione mentre si rimane in GAE per le altre classi di concorso nonché eventualmente anche nelle GM.

Quanto detto costituisce la regola generale che può in alcuni casi essere derogata. Ad esempio, coloro che hanno deciso (volontariamente) di partecipare al piano straordinario di assunzione previsto dalla Legge 107/2015 (essendo inseriti in una o più GM e\o GAE) e non hanno accettato la proposta di nomina sono stati depennati da tutte le GAE e GM.

IL PARTICOLARE CASO DELLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI DEGLI ABILITATI (GMRE)
L’art. 17 del DM 59/2017 ha introdotto per i docenti abilitati una disciplina transitoria consistente nel sostenimento di una prova concorsuale non selettiva e nel successivo inserimento in una graduatoria di merito regionale (GMRE). Tale graduatoria sarà utilizzata ogni anno per l’ammissione “al percorso FIT” (sostanzialmente coincidente con il tradizionale anno di formazione e prova) in base ai posti vacanti e disponibili e secondo le percentuali indicate dallo stesso decreto.

Come dispone l’art. 17 comma 5, “l’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto”. 

Anche la nota n. 0022832 del 10 maggio 2017 conferma tale previsione prevedendo che “L’accettazione della nomina a T.D. da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto”. Pertanto, l’ammissione al terzo anno di FIT comporterà, in deroga alle disposizioni di carattere generale, anche il depennamento da tutte le graduatorie di merito.

La mancata accettazione della nomina comporta, invece, la sola cancellazione dalla relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il candidato è eventualmente iscritto. 

Nota 0022832  del 10 maggio 2017

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