In queste settimane si stanno concludendo le operazioni di immissione in ruolo e le nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo (da GPS I fascia sostegno e da straordinario BIS).
Spesso ci viene chiesto se sia possibile svolgere “l’anno di formazione e prova” in “assegnazione provvisoria” o se “sia possibile rinviarlo”. Cercheremo di rispondere dettagliatamente a questa domanda.
L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA SI PUÒ RINVIARE?
Durante il primo anno di immissione in ruolo i docenti sono chiamati a svolgere l’anno di formzione e prova per la cui validità è necessario prestare un servizio effettivo per almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.
L’art. 438 comma 5 del Testo Unico 297/1994, ancora in vigore dispone che:
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e’ prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
Pertanto in tutti quei casi in cui il personale docente non ha raggiunto i requisiti di servizio richiesti (180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche) il Dirigente Scolastico, accertato il mancato raggiungimento dei requisiti di servizio, dispone il rinvio dell’anno di formazione e prova. Questo può avvenire per tutte le cause previste dalla normativa vigente e dal CCNL (congedo di maternità, congedo di paternità, aspettativa non retribuita, ecc).
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è inoltre rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
ANNO DI PROVA E SUPPLENZE
É evidente che chi rinvia l’anno di formazione e prova, ad esempio per aspettativa non retribuita, non potrà svolgere altre attività lavorative incompabili né tantomeno accettare incarichi di supplenza (salvo che il dipendente usufruisca della specifica aspettativa per lo svolgimento di altra attività lavorativa).
Infatti, la Circolare Supplenze 2023/2024 e il DM articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023 dispongono che:
il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.
L’ANNO DI PROVA SI PUÒ SVOLGERE IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
Come anticipato il docente neoimmesso in ruolo, deve svolgere il “primo anno” nella sede assegnata, durante la quale, di regola, svolgerà anche l’anno di formazione e prova.
Durante il primo anno di immissione in ruolo non è possibile in ogni caso richiedere l’assegnazione provvisoria.
FAQ 1
Si può chiedere l’assegnazione provvisoria per il primo anno di immissione in ruolo?La risposta è negativa. Innanzitutto per una ragione meramente tecnica. Le domande per le assegnazioni provvisorie vengono presentate nel mese di giugno e gli uffici scolastici provvedono alla assegnazioni sui posti disponibili nei mesi di luglio\agosto. Conseguentemente non sarebbe possibile effettuare le assegnazioni provvisorie già per primo anno.
In secondo luogo il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prevede all’art. 7 comma 2 che “non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico“. In sostanza le assegnazioni provvisorie sono consentite solo a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di nomina in ruolo.
Tuttavia, come detto, in talune circostante l’anno di formazione e prova viene rinviato all’anno successivo (per congedo di maternità, congedo parentale, malattia, aspettativa, ecc). Durante il primo anno di servizio il docente, benché in congedo di maternità, aspettativa o congedo parentale, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti (vedi paragrafi successivi).
Qualora la domanda venga soddisfatta, nell’anno scolastico successivo (2024/2025), il docente sarà in servizio presso la sede assegnata e potrà svolgere l’anno di formazione e prova regolarmente.
In altri termini, se il docente è in servizio sulla medesima classe di concorso\tipologia di posto, nulla impedisce di svolgere l’anno di formazione e prova nella sede di assegnazione provvisoria. Resta però sempre fermo il fatto che l’assegnazione provvisoria non si può chiedere per il “primo anno di servizio”.
VINCOLO TRIENNALE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017 dispone che:
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di:
- sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
- applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Inoltre la stesso articolo prevede che:
- Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.
- può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (anche in provincia diversa) usufrendo dell’art. 36 CCNL.
VINCOLO TRIENNALE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NEOASSUNTI DA GPS I FASCIA
Il Decreto PA ha previsto, limitatamente ai nominati da GPS I fascia a decorrere dal 2023/2024, un vincolo triennale più stringente rispetto a quello ordinario che coinvolge, non solo la possibilità di presentare domanda di trasferimento/passaggio di cattedra e ruolo, ma anche di assegnazione provvisoria (provinciale e interprovinciale) e di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato.
IL NUOVO CCNL 2019-2022
L’art. 34 comma 8 del nuovo testo CCNL contiene importanti novità in merito alla mobilità e al vincolo triennale.
Infatti si prevede che:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.
Quindi si prevede che:
- Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio.
- Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave.
- La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità e invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).
In sostanza si prevede che in sede di contrattazione integrativa nazionale (CCNI), in deroga al vincolo triennale che si applica ai docenti neoassunti a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, si potranno individuare alcune deroghe per le suddette situazioni specifiche previste dal CCNL.