La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIM ha incontrato il 5 dicembre le organizzazioni sindacali per fornire l’informativa relativa alla nota annuale sul percorso di formazione e prova per l’a.s. 2025/26, comprensiva anche delle disposizioni per il personale di religione cattolica (I.R.C.).
Durante l’incontro è emerso un elemento particolarmente rilevante, già oggetto di discussione negli ultimi mesi: l’obbligo di ripetizione dell’anno di formazione e prova per i docenti ITP che transitano da una classe di concorso della Tabella B a una della Tabella A, pur rimanendo nello stesso grado di istruzione.
Una questione che ha generato incertezze e interpretazioni discordanti, ora affrontata esplicitamente nella nuova circolare.
Il nodo della ripetizione dell’anno di prova: cosa avveniva finora
Il riferimento normativo generale è costituito dal DM 850/2015 e dal DM 226/2022, i quali prevedono che “sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”.
Secondo il CCNI mobilità, infatti, il passaggio da una classe di concorso ITP (Tabella B) a una classe di concorso del personale laureato (Tabella A) si configura come passaggio di ruolo, poiché l’ITP transita formalmente nei ruoli dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado.
Tuttavia, le note annuali sull’anno di formazione e prova degli ultimi anni (n. 39533/2019, 30345/2021, 39972/2022, 65741/2023 e, da ultima, la 202382/2024) hanno stabilito un principio opposto, ovvero che:
“Il periodo di formazione e prova non deve essere ripetuto dal docente che abbia già positivamente superato tale percorso nello stesso grado di istruzione.”
Questa impostazione era stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza: l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Salerno del 26 settembre 2023 ha stabilito che un docente ITP non è tenuto a ripetere l’anno di prova in caso di passaggio di cattedra all’interno dello stesso grado, trattandosi di un percorso già svolto e valutato positivamente.
La nuova nota per il 2025/26: arriva il chiarimento ufficiale
La bozza della circolare illustrata il 5 dicembre introduce invece un orientamento diverso.
La nota prevede che:
Gli ITP della scuola secondaria di II grado che transitano dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A sono tenuti a svolgere nuovamente il periodo di formazione e prova, anche se rimangono nello stesso grado di istruzione.
La previsione riguarda:
- sia il passaggio da una classe di concorso ITP a una classe di concorso della Tabella A
- sia i passaggi da posto di sostegno ITP a posto di sostegno su classe di concorso del ruolo dei docenti laureati
Le osservazioni delle organizzazioni sindacali
Nel corso dell’incontro le organizzazioni sindacali hanno contestato questa scelta, evidenziando diverse criticità.
1) Un obbligo ritenuto non necessario
È stato sottolineato come il passaggio da Tabella B a Tabella A non comporti un reale cambio di grado, ma semplicemente uno spostamento tra due classi di concorso interne alla secondaria di II grado.
Secondo questa lettura, non vi sarebbe alcuna ragione per imporre ai docenti un nuovo anno di formazione e prova, già svolto e superato durante la precedente immissione in ruolo.
Ripetere integralmente l’anno di prova:
-
non valorizza l’esperienza professionale già maturata,
-
non incide in modo significativo sul miglioramento della professionalità docente,
-
comporta un aggravio di adempimenti per scuole e insegnanti.
2) Caso particolare: passaggio da sostegno ITP a sostegno Tabella A
È stata segnalata un’ulteriore incongruenza: anche nei casi in cui il docente passi da sostegno (ITP) a sostegno (su classe A), quindi stessa tipologia di posto e stesso grado, la nota richiede nuovamente il periodo di prova.
Una scelta giudicata illogica, poiché l’attività didattica e le competenze richieste rimangono sostanzialmente le medesime.
La posizione sindacale
Le rappresentanze del personale hanno richiesto la modifica della bozza, chiedendo l’eliminazione dell’obbligo di ripetizione dell’anno di prova per gli ITP che transitano da Tabella B a Tabella A nello stesso grado.


