L’inserimento con riserva in una graduatoria (di merito o ad esaurimento) può avvenire essenzialmente per due ragioni:
1) in forza di un provvedimento giudiziario che ne disponga l’inserimento in attesa del giudizio di merito;
2) in base al bando, qualora questo preveda la possibilità di partecipare al concorso o di inserirsi nelle graduatoria con riserva, in attesa del conseguimento del titolo.
In quest’articolo affrontiamo la seconda questione.
INSERIMENTO\PARTECIPAZIONE CON RISERVA
Sono rari i casi in cui qualche norma consenta la partecipazione o iscrizione con riserva a qualche tipo di graduatoria\concorso in quanto in genere tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini previsti dal decreto\bando.
Ad esempio, in merito alle graduatorie d’istituto la FAQ. n. 38 precisa che:
non essendo previsti inserimenti con riserva di conseguimento del titolo. Una volta ottenuto il riconoscimento, l’aspirante potrà chiedere, ai sensi del D.M. 326/2015, l’inserimento in coda alla II fascia nelle finestre semestrali”.
Un’eccezione fu prevista dalla Legge 169/2008 che consentiva a coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica di poter chiedere l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia (art. 6 c. 6 del D.M. 235/14).
IL CASO DEGLI ABILITATI ESTERI CHE PARTECIPANO AL CONCORSO RISERVATO AGLI ABILITATI
Il bando del concorso riservato agli abilitati prevede all’art. 3, comma 4 che:
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.
Tale partecipazione rappresenta una caso isolato con il quale probabilmente il MIUR ha voluto evitare la valanga di ricorsi che molto probabilmente sarebbero arrivati se non fosse consentito a tali docenti di partecipare, benché con riserva. Ricordiamo, infatti, che la procedura di riconoscimento dovrebbe durare al massimo quattro mesi con l’eventuale previsione di misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
In realtà, com’è noto, la tempistica è assai più lunga ragione per cui, in occasione del concorso 2016 il MIUR ha dovuto soccombere di fronte ai molti ricorsi presentati dai ricorrenti abilitati esteri.
Non è chiaro però come si comporterà il MIUR qualora tali persone dovessero collocarsi in posizione utile per ottenere la stipula del contratto FIT. Tali posti saranno semplicemente accantonati in attesa dell’esito del riconoscimento oppure tali docenti saranno avviati al percorso con la previsione di una clausola risolutiva espressa? O ancora, tali docenti saranno “saltati” in attesa dell’esito del riconoscimento? Non essendoci precedenti analoghi, ad oggi, è impossibile sapere quali saranno le linee direttive del MIUR. Certamente il problema potrebbe essere risolto alla base attraverso l’accelerazione delle procedure di riconoscimento.