In questi giorni ha fatto discutere molto la preferenza n. 17 relativamente alla compilazione della domanda di iscrizione per le graduatorie provinciali e d’istituto.
Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
La piattaforma riportava infatti la seguente dicitura:
aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione”.
Orbene si trattava di una dicitura ormai desueta ma che ha causato molti dubbi in merito alla possibilità di flaggarla. Infatti, il lodevole servizio viene conferito al dipendente di un’amministrazione pubblica che si sia distinto nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata. Occorre quindi un apposito provvedimento del Dirigente competente.
Tale dicitura tra l’altro contrastava con quella prevista invece nella domanda per il concorso ordinario, laddove si parlava semplicemente di servizio “senza demerito“.
Apprendiamo che la dicitura presente nella piattaforma è stata adesso corretta sostituendo l’espressione “lodevole servizio” con “servizio senza demerito“:
Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CHI PUÒ BARRARE QUESTA PREFERENZA
Chi può barrare questa preferenza? Il chiarimento arriva dalle istruzioni per la compilazione emanate dalla provincia di Bolzano.
Può segnare la preferenza Q il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica istruzione e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico. “Non meno di un anno” significa che sono sufficienti 5 mesi e 16 giorni di servizio o un servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini di fine anno, secondo quanto riconosciuto dalla Legge 124/99.
Sono validi solo i servizi svolti nella scuola statale; non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti nelle scuole paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate.
Come precisato anche dalla FAQ n. 10 emanata dall’USR Veneto relativa al personale ATA il servizio può essere maturato anche con contratti non continuativi.
FAQ Graduatorie III fascia ATA UST Venezia
Istruzione Modello Unico Bolzano