Homegraduatorie interne d'istitutoGraduatorie interne d’istituto: chiarimenti sulla compilazione delle graduatorie

Graduatorie interne d’istituto: chiarimenti sulla compilazione delle graduatorie [Nota Ambito di Latina]

Con la nota n. 5626 del 20 marzo 2026, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII, Ambito territoriale di Latina ha fornito indicazioni operative alle istituzioni scolastiche in merito alla predisposizione delle graduatorie interne d’istituto del personale docente, alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNI sulla mobilità e dall’Ordinanza Ministeriale n. 43/2026.

La comunicazione richiama l’attenzione delle segreterie scolastiche sulla corretta applicazione dei nuovi criteri di valutazione del servizio e dei titoli, con l’obiettivo di garantire uniformità nelle operazioni e prevenire possibili contenziosi.

Termine di pubblicazione e titoli valutabili

Secondo quanto indicato nella nota, le graduatorie interne dovranno essere pubblicate entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità fissato dall’Ordinanza ministeriale.

Viene inoltre ribadito un principio fondamentale:

  • Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti entro la data di scadenza della domanda di trasferimento.
  • I titoli culturali conseguiti entro tale termine risultano quindi pienamente valutabili.
  • Resta fermo il riferimento alle tabelle di valutazione previste dal CCNI.

Nuove modalità di valutazione del servizio pre-ruolo

Tra gli aspetti più rilevanti evidenziati nella nota vi sono le modifiche al calcolo del punteggio relativo al servizio pre-ruolo.

Il nuovo contratto introduce infatti una distinzione più netta tra:

  • servizio svolto nello stesso grado di titolarità, valutato 5 punti per ogni anno;
  • servizio prestato in grado affine, valutato 3 punti per anno;
  • altri servizi, per i quali è prevista una valutazione differenziata:
    • 3 punti per ciascuno dei primi quattro anni;
    • 2 punti per ogni anno successivo.

Resta confermata la regola generale secondo cui l’anno di servizio è valutabile solo se svolto per almeno 180 giorni oppure in modo continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

Inoltre, ai sensi dell’O.M. n. 43/2026: nei casi di servizio svolto su più gradi, si considera il punteggio relativo al grado con maggiore durata, purché sia raggiunto il requisito minimo dei 180 giorni complessivi.

Esempi:

Docente di ruolo scuola primaria
Pre ruolo scuola primaria: 6 anni x 5 punti: 30
Ruolo o pre ruolo scuola infanzia: 10 anni x 3 punti: 30 punti
Pre ruolo scuola secondaria I e II grado: 5 anni: 4 anni x 3 punti = 12 + 1 anno x 2 punti = 14 punti.

Docente di ruolo secondaria di II grado
Pre ruolo secondaria II grado: 6 anni x 5 punti: 30 punti
Ruolo o pre ruolo secondaria I grado: 10 anni x 3 punti: 30 punti
Ruolo o Pre ruolo scuola primaria/infanzia: 5 anni: 4 anni x 3 punti = 12 + 1 anno x 2 punti = 14
punti.

Maggior peso alla continuità didattica

Un altro elemento di rilievo riguarda il rafforzamento del punteggio legato alla continuità didattica.

Il CCNI prevede infatti:

  • 4 punti per ogni anno entro il triennio;
  • 5 punti per ogni anno nel quinquennio;
  • 6 punti per ogni anno oltre il quinquennio.

Ai fini delle graduatorie interne,

  • la continuità è valutabile anche prima del compimento del triennio,
  • purché il servizio sia prestato senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità.

Continuità nel comune di titolarità

La nota segnala inoltre il riconoscimento di 1 punto per ogni anno di servizio svolto nel comune di titolarità. Tuttavia, viene precisato che tale punteggio non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto per la continuità nella scuola.

Invito alle scuole al ricalcolo dei punteggi

In conclusione, l’Ambito territoriale di Latina invita le istituzioni scolastiche a procedere con particolare attenzione al ricalcolo dei punteggi alla luce delle nuove disposizioni, al fine di assicurare correttezza e uniformità nelle operazioni di formazione delle graduatorie interne.

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