Con nota n. 49871 del 29 ottobre 2024, l’ambito territoriale di Roma, viste le numerose richieste di chiarimenti, ha fornito ulteriori indicazioni per la valutazione dei titoli degli aspiranti inclusi nelle GPS.
Di seguito, si evidenziano i punti di maggiore criticità nella valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti inclusi nelle GPS.
Diploma ITS
Il diploma di Istituto Tecnico Superiore, per il cui possesso sono attribuiti 1,5 punti, non va confuso con il diploma di maturità tecnica (es. geometra, ragioniere, perito industriale).
Gli I.T.S, per la cui individuazione si rinvia al link https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnicisuperiori/dove-sono-gli-its/ , costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione: si tratta, pertanto, di percorsi successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria, all’esito dei quali è conseguito un diploma di tecnico superiore (con certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF) attestante una formazione di tipo tecnico e tecnologico superiore a quella comunemente associata al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Alla luce di quanto esposto, si evidenzia, pertanto, che non è valutabile come diploma ITS il diploma di istruzione secondaria di secondo grado dichiarato in domanda.
Laurea triennale
Molti candidati chiedono la valutazione come titolo culturale ulteriore della laurea triennale propedeutica alla magistrale, dichiarata come titolo di eccesso. Ebbene, è opportuno precisare che la laurea triennale, laddove costituisca prerequisito per la magistrale che dà accesso alla graduatoria, non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo.
Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato
Facendo seguito alle varie istanze con le quali sono stati richiesti a quest’Ufficio la verifica e l’accesso agli atti di un numero considerevole di aspiranti docenti, in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento, si chiarisce che in base alla sezione A.2 della tabella A/7, allegata all’O.M. 88/2024, esclusivamente “ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” sono attribuiti ulteriori 12 punti.
Si ribadisce che il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda non viene effettuato da questo Ufficio ma spetta, ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. 88/2024, agli istituti scolastici di prima nomina, che procederanno, all’esito della verifica, nelle modalità indicate dai commi 8 e 9 della predetta ordinanza.
Tanto premesso, considerato che lo scrivente Ufficio non può accogliere i reclami e le istanze di accesso volti ad un generico controllo delle domande dei suindicati docenti, si invitano le istituzioni scolastiche interessate ad effettuare un accurato controllo, volto a verificare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati che hanno compilato la sezione A.2.
A tal fine, si tenga presente che il punteggio addizionale di 12 punti spetta esclusivamente per i titoli con ammissione selettiva e a numero programmato. Non spetta, invece, quando si tratta di corsi che non prevedono una selezione in ingresso e un numero chiuso.
Nella sezione A.2 della domanda di partecipazione alle GPS era, infatti, possibile indicare se si trattava di percorso selettivo oppure, al contrario, non si trattava di un percorso selettivo.
A conferma di ciò vi è la FAQ Ufficiale n. 27 che, per comodità di consultazione, si riproduce di seguito: Ho conseguito il titolo di specializzazione all’estero, ma i corsi a cui ho partecipato non avevano una selezione all’ammissione. Alla sezione A.2 della Tabella A/7 cosa devo selezionare? Dovrà essere selezionata la voce “Nessuna selezione”.
Tanto chiarito, la dichiarazione di cui si tratta dovrà essere oggetto di attenta verifica da parte delle istituzioni scolastiche in indirizzo e dovrà essere confermata da chiara attestazione della partecipazione alla procedura selettiva da esibire ai sensi dell’art. 7, comma 12, dell’O.M. 88/2024.
Servizio civile universale
Come è noto, una delle novità che ha interessato l’aggiornamento delle GPS valide per il biennio scolastico 2024/2026, è stata la riserva del 15% dei posti destinata agli aspiranti che hanno svolto e concluso senza demerito il servizio civile universale.
Orbene, ai sensi del D. Lgs. 06.03.2017 n. 40 (istitutivo del servizio civile universale), il Servizio Civile Universale deve essere stato svolto dopo l’entrata in vigore della suddetta legge e deve avere una “durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento” (art. 16, comma 4).
In mancanza di tali requisiti, il servizio civile deve intendersi come servizio civile nazionale e non universale e non può attribuire alcun diritto alla riserva dei posti.
Pertanto, le SS.VV. dovranno verificare l’effettivo possesso del titolo di riserva di cui si tratta, prestando attenzione al tipo di servizio dichiarato da ciascun candidato.