Con il parere espresso nella nota n. 15020 del 12 ottobre 2016, l’USR Toscana si è espresso in merito al riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente presso una scuola dell’infanzia comunale paritaria nel caso in cui il docente in questione non sia dipendente dell’Amministrazione comunale ma di un soggetto privato gestore del servizio.
Secondo il parere dell’ufficio scolastico, il servizio di insegnamento prestato presso un istituto scolastico, di qualsivoglia ordine e grado e gestito sia da enti pubblici che da soggetti privati, che abbia ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, deve essere valutato, ai fini dell’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento ovvero di circolo e di istituto, alla stregua del servizio svolto presso analoga istituzione scolastica statale.
In tale contesto, il servizio prestato da un docente presso un istituto scolastico che abbia ottenuto il riconoscimento e la annuale “conferma” della parità – e abbia dunque dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 62/2000 – sembra dover essere riconosciuto a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
il servizio di insegnamento prestato presso un istituto scolastico, di qualsivoglia ordine e grado e gestito sia da enti pubblici che da soggetti privati, che abbia ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, debba essere valutato, ai fini dell’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento ovvero di circolo e di istituto, alla stregua del servizio svolto presso analoga istituzione scolastica statale“.
Pertanto, i docenti che abbiano prestato servizio di docenza presso una scuola dell’infanzia comunale paritaria che, pur avendo affidato la gestione del servizio ad un ente privato, si dimostri in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge ed abbia pertanto ottenuto il riconoscimento e la conferma della parità ai sensi della legge 62/2000, possano conseguire il punteggio per “titoli di servizio” ai fini dell’inserimento/aggiornamento nelle/delle graduatorie ad esaurimento ovvero di circolo e di istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
PRECISAZIONI
A parere dello scrivente affinché il servizio svolto presso le scuole dell’infanzia comunali possa essere valutato al pari del servizio svolto presso le scuole statali, è necessario che il servizio sia svolto in qualità di “insegnante“. Non è tale, invece, il servizio svolto, ad esempio, in qualità di “esperto esterno” o in qualità di “insegnante di supporto“. Inoltre, è necessario che il servizio sia stato retribuito, anche se in forma ridotta.


