È stata emanata la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020 che ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione di alcuni titoli e servizi.
Di particolare rilievo il chiarimento relativo alla valutazione del servizio senza titolo ovvero il servizio che il candidato ha svolto senza il possesso del prescritto titolo per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto.
[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].
[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].
LA VALUTAZIONE SULLA BASE DELLE PREVIGENTI TABELLE TITOLI
La previgente tabella titoli della terza fascia prevedeva, alla nota n. 13, che i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – fossero valutabili come altre attività di insegnamento. Tali attività potevano essere valutate per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).
D’altra parte tale servizio non era già valutabile nelle graduatorie d’istituto di II fascia né tanto meno è valutabile nelle graduatorie a esaurimento e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.
LE NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO
Le nuove tabelle titoli allegate all’O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle altre attività d’insegnamento, macro categoria nell’ambito della quale veniva ricompreso il servizio senza titolo.
Tale punto è confermato dalla nota 1290 del 22 Luglio 2020 che conferma la non valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.
Tuttavia, nella nota 1290 si afferma che:
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.
Sulla base di tale chiarimento:
- Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
In tal caso, tale servizio sarà valutato come “specifico” sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti). - Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
Riprendendo i due esempi suddetti, se l’aspirante che ha svolto “senza titolo” servizio nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo.
Nel caso dei docenti che hanno insegnato alcune classi di concorso (es: A-18, A-19 o A-46) in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso, tale servizio potrà essere valutato solamente se nel frattempo l’aspirante ha conseguito i CFU\esami integrativi mancanti necessari per insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente.
ECCEZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TITOLO
L’unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.