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I diplomi AFAM v.o. non hanno valore abilitante. Il TAR Lazio rigetta ricorso per l’inserimento in II fascia

Il TAR Lazio, con sentenza n. 08910 pubblicata l’8 agosto 2018 si è pronunciato sul ricorso promosso dai diplomati AFAM c.d. “vecchio ordinamento” volto all’ottenimento dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Com’è noto, infatti, il DM 374/2017 (Aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il triennio 2017\2020) non ne consentiva l’iscrizione in II fascia, ritenendo il titolo in questione non abilitante.

La sentenza si basa sulla distinzione fra “valore del diploma ai fini dell’accesso all’insegnamento” e “valore abilitante”.
Va innanzitutto precisato che per diplomi “vecchio ordinamento” si intendono, esclusivamente, quelli conseguiti prima del 1999.

In proposito, l’art. 4 , comma 1 della legge L. 21 dicembre 1999, n. 508 (Validità dei diplomi) ha stabilito che:

i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione” .

La norma in questione quindi fa salva la validità dei diplomi AFAM conseguiti entro il 1999 ai fini dell’accesso all’insegnamento”.

Il comma 2, art. 4 della legge L. 21 dicembre 1999 precisa invece che:

Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

La legge del 1999, come modificata nel 2002, ha quindi distinto tra valore del diploma c.d. “vecchio ordinamento” ai fini “dell’accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”: a tal fine, il legislatore per l’insegnamento nelle classi di concorso A31/A32 ha richiesto il possesso di specifici diplomi conseguiti al termine dei Corsi di didattica della musica, unitamente al requisito del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

Col D.M. n. 137 del 28.9.2007 i corsi di didattica della musica sono stati, quindi, ridefiniti nei “corsi accademici biennali di II livello finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31-A32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77).

Ne deriva che se i titoli del c.d. vecchio ordinamento, conseguiti entro il 1999, erano sufficienti ai fini dell’accesso ai concorsi, lo stesso non vale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, come conferma anche la più risalente giurisprudenza:

L’art. 4, comma 1, L. n. 508/99 (prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) avendo genericamente riguardo all’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, dispone di una situazione differente rispetto a quella relativa all’abilitazione all’insegnamento”.

Pertanto, secondo il TAR il D.M. impugnato ha legittimamente precluso l’iscrizione in II fascia ai docenti privi di tali requisiti e in possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento in quanto questa è riservata ai docenti abilitati (fermo restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione nella III fascia delle G.I. nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento, è richiesto il mero possesso del titolo di studio).

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