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Terza fascia ATA: non opera alcuna riserva di posti a favore delle categorie protette

Secondo l’art. 3 della legge 68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette.

COSA PREVEDE LA LEGGE 68/1999
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.  I disabili sono:

  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le  altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
  •  soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
  •  profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;

La legge prevede che  alle persone con disabilità siano riservate le seguenti aliquote:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

mentre alla seconda categoria spetta l’aliquota dell’1% dei lavoratori occupati nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Nel caso della scuola quindi il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. Tale percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato.

Aliquota Legge68

TERZA FASCIA ATA
Come dispone l’art. 1 comma 5 del DM 50 del 3 marzo 2021, l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti (c.d. graduatorie 24 mesi), dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze.

Pertanto, nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

TITOLO DI PREFERENZA

Anche nelle graduatorie di terza fascia operano invece i titoli di preferenza ovvero quei titoli che, a parità di merito e di titoli, danno la preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico. Questo significa che, a parità di punteggio, chi è in possesso del titolo di preferenza indicato al punto 1) prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori.

In particolare:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età

Per un approfondimento sui titoli di preferenza si veda questo articolo

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