La Circolare Supplenze (nota n. 43440 del 19 settembre 2023) prevede disposizioni in materia di contenzioso con particolare riferimento agli insegnanti, che in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa (TAR e\o Consiglio di Stato), hanno ottenuto l’inserimento nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto.
La situazione riguarda prevalentemente, ma non esclusivamente, gli insegnanti tecnico pratici (ITP), per i quali in passato sono stati promossi molti ricorsi per il riconoscimento del valore abilitante del titolo.
SENTENZA DI MERITO
Nella circolare si afferma che, all’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce delle graduatorie d’istituto, secondo modalità che saranno successivamente rese note.
Già la FAQ n. 30 il Ministero aveva chiarito che:
In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note”.
In attesa della definizione del giudizio di merito, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.
Pertanto, nel caso in cui giungerà la sentenza negativa il relativo contratto si scioglierà automaticamente.
Chiaramente, l’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.