HomeSupplenzeSupplenze: No alla continuità sul posto resosi disponibile prima del 31 dicembre

Supplenze: No alla continuità sul posto resosi disponibile prima del 31 dicembre

Gentile redazione, scrivo per chiedervi un’informazione. Quest’anno ho svolto servizio per una supplenza di 18 ore sulla classe di concorso A012, fino al 10 di dicembre, per la sostituzione di una docente assente per malattia. Purtroppo, la docente che sostituivo é deceduta in questi giorni. Chiedo se ho diritto alla continuità del contratto oppure se il mio contratto decade?
Ringrazio anticipatamente. 

L’art. 2 comma 4 dell’O.M. 60/2020 prevede che, in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti (utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, attribuzione di ore eccedenti, ecc.), si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 

Ricordiamo preliminarmente che mentre le supplenze annuali (31 agosto) e quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono di competenza degli ambiti territoriali, quelle brevi e temporanee sono invece di competenza dei Dirigenti scolastici. Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di un’assenza per malattia, è stata inizialmente conferita una supplenza temporanea fino al 10 dicembre.

In seguito al decesso della titolare, il posto è però divenuto vacante e disponibile e lo è diventano prima del termine fissato dall’O.M. 60/2020 del 31 dicembre, ragione per cui la scuola dovrà restituire il posto all’Ambito territoriale il quale dovrà conferire una supplenza al 31 agosto (dato che il posto è vacante e disponibile) convocando dalle graduatorie provinciali (prima dalle GAE e poi dalle GPS) e solo qualora queste siano esaurite il posto ritornerà nella disponibilità dei Dirigenti scolastici che potranno attingerà dalle graduatorie d’istituto. Pertanto, il docente supplente in questo caso non avrà diritto alla continuità del servizio. 

A diversa conclusione si sarebbe pervenuti qualora il decesso della titolare fosse avvenuto dopo il 31 dicembre. Dopo quella data, infatti, tutte le supplenze diventano di competenza dei Dirigenti scolastici e, dovranno essere sempre conferite supplenze temporanee.

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