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Supplenze: limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, si applica anche alle convocazioni da GPSGAE?


L’Ordinanza Ministeriale 60 del 11 Luglio 2020 ha disciplinato il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle graduatorie d’istituto, innovando per molti versi rispetto alla previgente disciplina contenuta nel Regolamento supplenze del 13 Giugno 2007.
L’ordinanza ministeriale disciplina il diritto al completamento orario in due distinte norme.


COMPLETAMENTO ORARIO DALLE GAE E DALLE GPS
Secondo l’art. 12 comma 10, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

COMPLETAMENTO ORARIO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Secondo l’art. 13 commi 20 e 21, l’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

LIMITE DELLE TRE SCUOLE IN DUE COMUNI 
L’art. 13 comma 21 prevede dunque, con riferimento alle convocazioni provenienti dalle graduatorie d’istituto, che il completamento possa realizzarsi con il limite massimo delle tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo conto della facile raggiungibilità.
Può ritenersi, al riguardo, che la ratio di detta disposizione risieda nel perseguimento dell’equo contemperamento di diversi interessi facenti capo da un lato al docente, cui viene riconosciuto titolo a vantare il completamento dell’orario nei limiti di quello obbligatorio previsto per il personale di ruolo, dall’altro quello di natura pubblicistica, proteso a garantire che l’attività insegnamento nelle scuole interessate si svolga nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento; da qui la fissazione di un limite massimo, ritenuto evidentemente congruo quanto ai fini d’interesse dell’amministrazione scolastica, entro cui il docente possa legittimamente aspirare al completamento di cui trattasi.
Diversamente da quanto detto finora, l’art. 12 comma 10 dell’O.M. 60/2020 che disciplina il conferimento delle supplenze dalle graduatorie ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali (GPS) non contempla questo limite. Sebbene il punto sia controverso, in mancanza di una specifica indicazione e di qualsivoglia richiamo alla norma di cui all’art. 13, dobbiamo quindi ritenere che tale limite non si applichi alle convocazioni da GPS\GAE. Registriamo infatti, in alcuni ambiti territoriali, disponibilità per cattedre articolate in tre scuole su tre distinti comuni.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA
La previgente disciplina, contenuta all’art. 4 comma 2 del Regolamento 13 giugno 2007 disponeva che:

il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri”.

Orbene, sulla base della previgente normativa si riteneva che il limite della tre scuole e due comuni, ai fini del completamento, fosse valido tanto per le supplenze da graduatorie ad esaurimento che per quelle disposte dalle graduatorie d’istituto. È quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria il 18 ottobre 2001 (Prot. AOODRCAL. 1944).

Nota 18 ottobre 2001 (Prot. AOODRCAL. 1944).
O.M. 60/2020

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