L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina il rinnovo e l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie d’istituto, nonché il conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Il nuovo regime sanzionatorio, disciplinato in particolare dagli articoli 12 e 15 dell’Ordinanza, presenta importanti differenze rispetto al precedente biennio.
Occorre distinguere tra:
- mancata presentazione della domanda per le supplenze;
- mancata indicazione di alcune preferenze;
- rinuncia alla supplenza assegnata o mancata presa di servizio;
- abbandono del servizio dopo la presa di servizio.
SUPPLENZE CONFERITE DA GAE E GPS
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La mancata presentazione dell’istanza per il conferimento delle supplenze costituisce rinuncia, per l’anno scolastico di riferimento, alle supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno:
- dalle GAE;
- dalle GPS;
- dalle graduatorie d’istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS.
La rinuncia riguarda tutte le graduatorie, le classi di concorso e le tipologie di posto alle quali l’aspirante abbia titolo.
Pertanto, chi non presenta la domanda per le supplenze non potrà ottenere, per l’anno scolastico 2026/2027, incarichi al 31 agosto o al 30 giugno, nemmeno dalle graduatorie d’istituto qualora le GAE e le GPS risultino esaurite o incapienti.
Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie d’istituto.
ATTENZIONE ALLA CANCELLAZIONE DALLE GPS PER L’INTERO BIENNIO
L’articolo 3, comma 3, dell’O.M. n. 27/2026 introduce una specifica conseguenza per gli aspiranti già inseriti nelle GPS del precedente biennio 2024/2026.
Sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie d’istituto per l’intero biennio 2026/2028 gli aspiranti che contemporaneamente:
- non abbiano presentato la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza nelle GPS;
- non partecipino neppure alla procedura informatizzata per l’attribuzione delle supplenze relativa all’anno scolastico 2026/2027.
La cancellazione per l’intero biennio si produce, quindi, soltanto quando non è stata presentata nessuna delle due domande.
Chi ha presentato la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza, ma non presenta la domanda delle 150 preferenze, rimane inserito nelle GPS: per l’anno scolastico 2026/2027 subirà però le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla procedura per le supplenze.
Analogamente, chi non ha presentato la domanda di aggiornamento o permanenza, ma presenta regolarmente la domanda delle 150 preferenze, conserva l’inserimento nelle GPS per il biennio 2026/2028.
MANCATA INDICAZIONE DI SEDI, CLASSI DI CONCORSO O TIPOLOGIE DI POSTO
La mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
Pertanto, qualora l’aspirante non esprima preferenze per tutte le sedi, le classi di concorso o le tipologie di posto alle quali abbia titolo e, al proprio turno di nomina, non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze indicate, sarà considerato rinunciatario esclusivamente per quelle non espresse.
Ad esempio, se l’aspirante indica soltanto alcune scuole di un comune, non potrà ottenere una nomina sulle altre scuole non inserite, anche se disponibili al proprio turno.
La mancata indicazione di una preferenza non determina, invece, l’applicazione della più grave sanzione prevista dall’articolo 15 per la rinuncia a una supplenza già assegnata.
Resta quindi possibile:
- ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto;
- essere nuovamente considerati nei successivi turni provinciali esclusivamente per le preferenze già espresse, qualora si rendano disponibili nuovi posti.
NUOVO RIPESCAGGIO NEI TURNI SUCCESSIVI
L’articolo 12, comma 10, dell’O.M. n. 27/2026 introduce una rilevante novità.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto delle rinunce, sono attribuite agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non siano già risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
Pertanto, chi non ha ottenuto una nomina perché, al proprio turno, nessuna delle preferenze indicate risultava disponibile può essere nuovamente considerato nei turni successivi, ma soltanto per le sedi, le classi di concorso e le tipologie di posto effettivamente richieste.
Non si tratta di un rifacimento delle precedenti operazioni: chi ha già ottenuto una supplenza non viene riconsiderato per ottenere una sede migliore.
RINUNCIA ALLA SUPPLENZA ASSEGNATA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO
L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della supplenza.
Pertanto, l’aspirante al quale venga assegnata una sede precedentemente indicata non può successivamente rifiutarla senza conseguenze, anche se la sede era stata collocata tra le ultime preferenze.
La rinuncia alla supplenza assegnata o la mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto o al 30 giugno:
- dalle GAE;
- dalle GPS;
- dalle graduatorie d’istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS;
- attraverso la procedura degli interpelli.
La sanzione riguarda:
- tutte le classi di concorso;
- tutte le tipologie di posto;
- tutti gli ordini e gradi d’istruzione per i quali l’aspirante abbia titolo;
- l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi sia l’anno scolastico 2026/2027 sia l’anno scolastico 2027/2028.
Tali aspiranti non possono partecipare nemmeno alle successive fasi di attribuzione delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, comprese quelle relative a disponibilità sopraggiunte.
Resta possibile ottenere esclusivamente supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie d’istituto.
Rispetto al precedente biennio, quindi, la sanzione non è più limitata al solo anno scolastico nel quale si è verificata la rinuncia o la mancata presa di servizio, ma si estende all’intero biennio di validità delle graduatorie.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GAE O GPS
Per abbandono si intende l’interruzione dell’incarico dopo avere già assunto servizio.
L’abbandono comporta la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza:
- annuale al 31 agosto;
- fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno;
- breve o temporanea;
- da GAE, GPS, graduatorie d’istituto e interpelli.
La sanzione riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni grado d’istruzione e si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi per entrambi gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Non resta, dunque, nemmeno la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.
Questa costituisce una delle principali novità rispetto all’O.M. n. 88/2024, in base alla quale l’abbandono di una supplenza da GAE o GPS non precludeva le supplenze brevi da graduatoria d’istituto.
L’O.M. n. 27/2026 non prevede, inoltre, una generale esclusione della sanzione in presenza di un giustificato motivo.
SUPPLENZE CONFERITE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Occorre distinguere la rinuncia a una proposta formulata direttamente da una scuola dall’abbandono della supplenza dopo avere assunto servizio.
RINUNCIA A UNA SUPPLENZA SU POSTO COMUNE
La rinuncia a una proposta contrattuale, alla sua proroga o alla sua conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già accettato un’altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze:
- dalla specifica graduatoria d’istituto della scuola che ha formulato la proposta;
- per il medesimo insegnamento;
- per il corrispondente posto di sostegno dello stesso grado d’istruzione;
- limitatamente all’anno scolastico di riferimento.
La sanzione riguarda, quindi, soltanto la specifica graduatoria d’istituto della scuola dalla quale è arrivata la convocazione.
Esempio
Un aspirante è inserito, presso la stessa scuola secondaria di secondo grado, nelle graduatorie d’istituto per A-11, A-12 e sostegno ADSS.
Se rinuncia a una proposta per A-11, per l’intero anno scolastico non potrà più essere convocato da quella specifica scuola:
- per A-11;
- per il corrispondente posto di sostegno ADSS.
Potrà invece:
- essere convocato dalla stessa scuola per A-12;
- essere convocato da altre scuole per A-11 o ADSS;
- ricevere eventuali nomine da GAE o GPS;
- ottenere supplenze per altri gradi d’istruzione.
RINUNCIA A UNA SUPPLENZA SU POSTO DI SOSTEGNO
La rinuncia a una proposta di assunzione, alla proroga o alla conferma, anche a titolo di completamento, su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato un’altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze:
- dalla specifica graduatoria d’istituto della scuola che ha formulato la proposta;
- per il medesimo posto di sostegno;
- per tutte le classi di concorso e tipologie di posto dello stesso grado d’istruzione;
- limitatamente all’anno scolastico di riferimento.
Esempio
Un aspirante specializzato sul sostegno è inserito, presso una scuola secondaria di secondo grado, nelle graduatorie d’istituto per A-11, A-12 e sostegno ADSS.
Se rinuncia a una proposta per ADSS, per l’intero anno scolastico non potrà più essere convocato da quella specifica scuola:
- per ADSS;
- per A-11;
- per A-12;
- per eventuali altre classi di concorso o tipologie di posto dello stesso grado.
Potrà invece essere convocato:
- da altre scuole per ADSS, A-11 o A-12;
- dalla stessa scuola per insegnamenti o posti appartenenti a un diverso grado d’istruzione;
- dalle GAE o dalle GPS.
MANCATA RISPOSTA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO DA GRADUATORIA D’ISTITUTO
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione oppure la mancata risposta, nei termini previsti, a una proposta contrattuale che debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario equivale alla rinuncia esplicita.
Si applicano, quindi, le medesime conseguenze previste per la rinuncia a una proposta su posto comune o di sostegno.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIA D’ISTITUTO
L’abbandono di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto comporta la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza:
- da GAE;
- da GPS;
- da tutte le graduatorie d’istituto;
- attraverso gli interpelli;
- per tutte le classi di concorso e tipologie di posto;
- per ogni ordine e grado d’istruzione;
- per l’intero biennio 2026/2028.
La sanzione riguarda anche le supplenze brevi e temporanee.
Non è più valida, quindi, la precedente regola secondo cui l’abbandono di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto produceva conseguenze esclusivamente sulle graduatorie d’istituto, lasciando ferma la possibilità di essere convocati da GAE e GPS.
Con l’O.M. n. 27/2026 l’abbandono, indipendentemente dalla graduatoria utilizzata per il conferimento dell’incarico, determina l’esclusione da qualsiasi supplenza per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
QUANDO È POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE
Il docente in servizio su una supplenza breve e temporanea può lasciare tale incarico per accettare una supplenza:
- annuale al 31 agosto;
- fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
Pertanto, qualora il docente preferisca mantenere la supplenza breve già in corso e non accettare la nuova proposta al 31 agosto o al 30 giugno, non incorre nella sanzione prevista per la rinuncia e conserva l’incarico precedentemente conferito.
QUADRO RIEPILOGATIVO
| Comportamento | Sanzione |
|---|---|
| Mancata presentazione della domanda delle 150 preferenze | Perdita delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per l’anno scolastico di riferimento; restano possibili le supplenze brevi da GI |
| Mancata domanda di aggiornamento/permanenza e mancata domanda delle 150 preferenze | Esclusione dalle GPS e dalle correlate GI per l’intero biennio 2026/2028 |
| Mancata indicazione di alcune preferenze | Rinuncia limitata alle sedi, classi di concorso e tipologie di posto non espresse |
| Rinuncia o mancata presa di servizio da GAE/GPS | Perdita delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, per tutte le graduatorie e tutti i gradi, per l’intero biennio; restano solo le supplenze brevi da GI |
| Abbandono di una supplenza da GAE/GPS | Perdita di qualsiasi supplenza, comprese quelle brevi, per l’intero biennio |
| Rinuncia o mancata risposta a una proposta da GI | Sanzione limitata alla specifica graduatoria d’istituto e all’anno scolastico di riferimento |
| Abbandono di una supplenza da GI | Perdita di qualsiasi supplenza da GAE, GPS, GI e interpelli per l’intero biennio |
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