La voce B.6 della Tabella Titoli 4 (II fascia GPS per la scuola secondaria) prevede la valutazione come titolo ulteriore di:
Titoli accademici, professionali e culturali – Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4″.
In sostanza, il superamento delle prove concorsuali, relative a un concorso ordinario per titoli ed esami viene valutato punti 3.
Ovviamente tale punteggio spetta in alternativa rispetto al punteggio di cui alla voce B.4: “Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo”.
IL PROBLEMA DI CHI HA SUPERATO IL CONCORSO ORDINARIO SU SOSTEGNO
Chi ha superato il concorso ordinario per il sostegno (ADMM e ADSS), pur avendo superato un concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado non può inserirlo come ulteriore titolo valutabile.
Infatti, nel menù a tendina fra le varie classi di concorso indicabili non figurano né ADMM (sostegno I grado) né ADSS (sostegno II grado).
In sostanza, il superamento del concorso per ADMM e ADSS può essere indicato come titolo ulteriore nella TAB7 (la tabella per le GPS sostegno I fascia), ma non può essere indicato nella TAB4 (la tabella per le GPS secondaria II fascia).
La FLC CGIL ha chiesto l’integrazione della Tabella A/4 nel punto B.6: “Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”, chiedendo che si possa dichiarare il superamento del concorso ordinario su sostegno: ADMM o ADSS.
Resta fermo a nostro avviso che affinché qualsiasi concorso possa essere dichiarato è necessario che sia stata pubblicata la graduatoria di merito definitiva. Infatti, fin quando non viene pubblicata la graduatoria non si ha alcuna ufficialità del superamento del concorso. Inoltre, diversamente si avrebbero grosse disparità fra candidati concorrenti per la stessa regione e classe di concorso, la cui prova orale è stata calendarizzata prima del 31 maggio e candidati la cui prova è stata programmata dopo.


