Il servizio svolto senza il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’insegnamento per le specifiche classi di concorso è valutabile nella II fascia delle graduatorie di istituto?
RISPOSTA
La tabella titoli della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, al punto B.3 lettera a) prevede che:
è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si richiede l’inserimento in graduatoria”.
Ne deriva che il servizio eventualmente svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio (e degli eventuali CFU integrativi richiesti) non è valutabile nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
ATTENZIONE: Il suddetto articolo fa riferimento alla normativa preesistente all’O.M. 60/2020 che ha introdotto le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), innovando anche in merito alla valutazione del servizio senza titolo. Per un approfondimento si veda questo articolo.


