SERVIZIO SENZA TITOLO PER MANCANZA DEL TITOLO
Il servizio senza titolo è quello svolto senza il prescritto titolo di studio previsto dalla normativa vigente. In rari casi può accadere, infatti, che siano chiamati a svolgere delle supplenze soggetti sprovvisti del titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso o tipologia di posto. Ciò può verificarsi quando, sia impossibile ricorrere a docenti provvisti del titolo di studio richiesto e dunque l’amministrazione può ricorrere a docenti sprovvisti del relativo titolo (solitamente convocati in seguito a istanza di messa a disposizione – MAD).
TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Per quanto concerne le graduatorie d’istituto di terza fascia, la tabella B allegata al DM 259/2017 prevede alla nota 13 che “il servizio eventualmente reso senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – è valutabile come altre attività d’insegnamento“.
Di conseguenza, il servizio in questione non è valutabile come servizio “specifico” o “aspecifico” ma solo come “altra attività d’insegnamento” con l’attribuzione di 0,5 punti per ciascun mese di servizio per complessivi 3 punti per anno scolastico (per un servizio pari ad almeno 166 giorni). Inoltre, la norma prevede espressamente che deve essere impossibile reperire personale idoneo cioè in possesso del prescritto titolo di studio. Ne deriva che, ai fini della valutazione è necessario che la scuola abbia messo in campo tutte le procedure necessarie per reperire personale idoneo.
Per evitare problemi di valutazione, sarebbe opportuno in tal senso che nel contratto venisse specificata tale impossibilità di reperire personale avente titolo.
SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La tabella titoli della seconda fascia delle graduatorie d’istituto, al punto B.3 lettera a) prevede che:
è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si richiede l’inserimento in graduatoria”.
Ne deriva che il servizio eventualmente svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio (e degli eventuali CFU integrativi richiesti) non è valutabile nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
La nota MIUR n. 8479 del 27 agosto 2014, al punto 8a conferma che nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto non è prevista la valutazione delle altre attività d’insegnamento compreso per cui non si valuta nemmeno il servizio svolto in assenza del prescritto titolo di studio.
MOBILITÀ E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Ai sensi dell’art. 485 comma 6 del d.lgs 297/1994 (Testo Unico della scuola), il servizio riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera è quello prestato senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Di conseguenza, il servizio svolto senza titolo non si valuta ai fini della ricostruzione di carriera né ai fini della mobilità (nella quale, in generale, sono valutabili tutti i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera).
Il servizio senza titolo, invece, assume rilevanza ai fini previdenziali (pensionistici) così come ai fini economici.
SERVIZIO SENZA TITOLO A CAUSA DI ERRORI NELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Può verificarsi il caso in cui il servizio senza titolo derivi da errori commessi nella formazione delle graduatorie. L’errore può derivare da dichiarazioni non veritiere o false del candidato oppure da un errore materiale o di valutazione commesso dalla segreteria delle scuola o dall’ufficio scolastico.
Nel caso in cui tali errori emergano successivamente, l’amministrazione deve correggere l’errore o dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora l’errore dell’Amministrazione scolastica o la dichiarazione non veritiera abbiano avuto ad oggetto la sussistenza di un requisito di ammissione. Deve, inoltre, dichiarare il servizio prestato come non valido ai fini giuridici. Restano salvi, invece, ai sensi dell’2126 C.C. 1° comma, i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto.
La previsione di cui all’art. 2126 c.c. secondo cui ”la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera”.
(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 7604/2009)
MANCANZA DEL TITOLO PRESCRITTO PER L’ACCESSO ALLE GRADUATORIE
Può anche verificarsi il caso di docenti che siano inseriti nelle GAE o Graduatorie d’istituto con riserva a seguito di provvedimento giudiziario favorevole (ordinanza cautelare, decreto monocratico o sentenza non ancora divenuta definitiva), che in virtù di tale inserimento siano convocati e prestino servizio ma che vengano successivamente depennati a causa di un provvedimento giudiziario di segno opposto.
Orbene, così come evidenziato da diverse note degli Uffici Scolastici Provinciali:
il servizio eventualmente svolto sulla base delle graduatorie ad esaurimento e/o graduatorie d’istituto di I fascia per la classe di concorso EEEE, è da ritenersi privo di validità giuridica, se prestato senza il prescritto titolo di accesso alle graduatorie stesse”.
Le note si riferiscono a docenti inseriti nelle GAE con riserva in seguito a ordinanze cautelari e depennati successivamente in seguito a sentenza di merito. Lo stesso principio è parimenti applicabile anche a chi, inserito con riserva nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto in virtù del presunto valore abilitante del diploma ITP, è stato o verrà successivamente depennato.
Ai sensi dell’articolo 2126 C.C. 1° comma, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto in quanto “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione“.
Secondo l’opinione della giurisprudenza, infatti, tale norma “tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera“. Da ciò quindi emergerebbe la non rilevanza del servizio svolto durante il rapporto di lavoro venuto meno.
Per un approfondimento si legga qui
Sentenza Consiglio di Stato n. 7604 del 4 dicembre 2009
Nota USP Lucca n. 1326 del 7 maggio 2018
Nota USP Torino n. 9789 del 13 luglio 20169789 del 13 luglio 2016
Per un’opinione differente si veda qui: Rescissione contratti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico