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Servizio prestato senza abilitazione dagli studenti in SFP: è valutabile nelle GPS II fascia infanzia/primaria

La nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 ha fornito chiarimenti sulla valutazione del servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso.

[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].

[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].

LE NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO
Innovando rispetto alla previgente disciplina, le nuove tabelle titoli allegate all’O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle altre attività d’insegnamento, macro categoria nell’ambito della quale veniva precedentemente ricompreso il servizio senza titolo.
Tale punto è stato confermato dalla nota 1290 del 22 Luglio 2020 che ha confermato la non valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.
Tuttavia, nella nota 1290 si afferma che:

Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.

Sulla base di tale chiarimento:

  • Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
    In tal caso, tale servizio sarà valutato come “specifico” sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti).
  • Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.

IL SERVIZIO SVOLTO DAI LAUREANDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
L’O.M. 60/2020 ha previsto che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria siano suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (in sostanza la laurea in Scienze della Formazione Primaria, il Diploma magistrale abilitante ante 2001\2002 o titoli equiparati);

b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Pertanto la seconda fascia è costituita dagli studenti laureandi in scienze della formazione primaria.

In merito alla valutabilità del servizio, la nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito:

L’unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”.

Quindi il servizio svolto dai laureandi in SFP è valutabile, come specifico o come aspecifico (a seconda dei casi), nelle GPS di seconda fascia ed esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. 

COSA SUCCEDE QUANDO VIENE CONSEGUITO IL TITOLO DI ABILITAZIONE?
Una volta conseguito il titolo di abilitazione (cioè la laurea in Scienze della Formazione Primaria) i candidati potranno iscriversi nelle graduatorie di I fascia.
Come è stato anticipato, il servizio senza titolo è valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie, il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, . Questo significa che in linea teorica il servizio svolto senza titolo diventa in questo caso valutabile anche in I fascia.
Senonché occorre però fare i conti anche con un’altra regola, indicata nelle NOTE al servizio delle tabelle titoli:

Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”.

In sostanza gli anni di servizio svolti durante la frequenza de corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS, laurea in Scienze della Formazione primaria), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 42\54\66\72 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.

Nello specifico, ai laureati in Scienze della Formazione Primaria vengono attribuiti in I fascia 72 punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso), ragione per cui per i 5 anni di durata legale del corso sono già attribuiti 60 punti (5 anni x 12) e di conseguenza l’eventuale servizio prestato in quegli anni non è valutabile. Potrebbe essere valutato invece il servizio prestato al di fuori dei 5 anni di durata legale del corso.

Vedi la nota

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