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Servizio di alternativa alla religione cattolica: si valuta come servizio aspecifico su tutte le classi di concorso

COSA SONO LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede che apporta modifiche al Concordato Lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 – e ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121 – , nell’enunciare che lo Stato Italiano riconosce “il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” e si impegna ad assicurare, “nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado” (art.9 comma 2), consente, tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza degli studenti e della responsabilità educativa genitoriale, di scegliere – all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio – se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

La Circolare Ministeriale n. 41 del 15 luglio 2014 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 2014/15), ha ribadito l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa agli alunni interessati, aspetto confermato anche dalla giurisprudenza. In altri termini, lo studente che non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha la facoltà di avvalersi o meno di insegnamenti facoltativi, ma questi ultimi devono essere offerti obbligatoriamente per “rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente”. 

INDIVIDUAZIONE DOCENTI E PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Relativamente alle modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative”, la C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 stabiliva che “debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.[…] Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio”.

Per quanto concerne la retribuzione:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
L’art. 15 comma 2 dell’O.M. 112/2022 così come la precedente O.M. 60/2020, in merito alla valutazione del servizio svolto nelle attività alternative alla religione cattolica dispone: 

Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

Pertanto il servizio su alternativa alla religione cattolica viene valutato come servizio aspecifico (50% rispetto al servizio specifico) su qualsiasi altra classe di concorso (anche di grado diverso).

Ricordiamo che tale valutazione rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente all’OM 60/2020. Infatti, prima dell’istituzione delle GPS, tale servizio veniva valutato come servizio aspecifico solo nelle graduatorie d’istituto di III fascia mentre non veniva valutato nelle graduatorie d’istituto di II fascia. 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Il servizio come alternativa alla religione non è valutabile nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) in quanto la FAQ n. 3 emanata con la Nota 4133 afferma che

sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento(ex FAQ 6 del 5 aprile 2007)”.

Ciò nonostante, alcuni sentenze ne hanno riconosciuto la valutabilità in quanto:

Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione dei servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curriculare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quale implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia di contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria”.

Sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo –  Si veda qui per un approfondimento.

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