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Scuole Regionali Siciliane: aggiornamento graduatorie per le supplenze e il ruolo, scadenza 31 agosto [BANDO]

É stato pubblicato il D.D.G. 1562 del 31/07/2025 che disciplina le modalità per la costituzione delle graduatorie per le immissioni in ruolo e il conferimento delle supplenze nelle scuole regionali della regione Sicilia.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2025. Link presentazione domande: https://graduatorie-sicilia.sportelloweb.com/home 

LE SCUOLE REGIONALI
Le scuole regionali Siciliane sono sei istituti a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali.

  • Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
  • Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
  • Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
  • Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
  • Liceo regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
  • Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” di Catania

L’aggiornamento riguarda due tipi di graduatorie:

  • Quelle per l’immissione in ruolo (a cui si accede solo se in possesso di abilitazione/specializzazione all’insegnamento e con un servizio svolto nelle scuole regionali per almeno due anni) valide per l’anno scolastico 2025/26.
  • Quelle per le supplenze valide per il biennio 2025/2026 e 2026/2027.

GRADUATORIE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO
Le predette graduatorie, valide per l’anno scolastico 2025/26 sono utilizzate:

  • per la nomina nel ruolo degli insegnanti nei limiti del 50% delle cattedre di diritto risultanti vacanti e disponibili con l’inizio dell’anno scolastico;
  • per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.

Possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali per immissione in ruolo gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza e comunque al 31/08/2025 siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B

  1. del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. della prescritta abilitazione all’insegnamento per la stessa classe di concorso per la quale si chiede l’iscrizione. Qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione;
  3. del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

per le graduatorie della classe di concorso ADSS

  1. del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. della prescritta specializzazione all’insegnamento di sostegno (ADSS). Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione;
  3. del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento della specializzazione;

Ai fini del requisito del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate prestato per almeno due anni scolastici, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni. Il servizio per meno di 6 ore settimanali è valido come requisito di ammissione in graduatoria, ma non dà luogo a punteggio.

SUPPLENZE
É possibile presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze, relativamente alle classi di concorso indicate nel decreto (vedi qui art. 4 del bando) nonché per le graduatorie regionali per insegnanti di sostegno ADMM e ADSS.

Le predette graduatorie sono utilizzate:

  • per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di diritto fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto);
  • per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (incarichi 30 giugno);

e sono distinte in :

  • graduatoria insegnanti abilitati/specializzati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per immissione in ruolo;
  • graduatoria insegnanti non abilitati/non specializzati, utilizzata dopo l’esaurimento delle graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati.

GRADUATORIE PER ABILITATI/SPECIALIZZATI
Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza e comunque al 31/08/2025 siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B

  1. del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. dell’abilitazione all’insegnamento, anche a seguito dei nuovi corsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU. Qualora il titolo di l’abilitazione all’insegnamento sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell’istruzione

per le graduatorie delle classi di concorso ADMM e ADSS

  1. del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. della prescritta specializzazione all’insegnamento di sostegno. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del
    Ministero dell’istruzione; 

GRADUATORIE PER NON ABILITATI/SPECIALIZZATI
Possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza insegnanti non abilitati/non specializzati, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B

della laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per la specifica classe di concorso,

per le graduatorie delle classi di concorso ADMM e ADSS

a) della laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi, previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per una delle classi di concorso della tab. A,

b) che entro l’anno scolastico 2024/2025 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.

SUPPLENZE BREVI
I docenti che aspirano anche ad una supplenza temporanea, contestualmente all’istanza per l’inserimento nella graduatoria regionale devono chiedere l’inserimento anche nella  graduatoria d’istituto indicando uno o più scuole.

Le graduatorie d’istituto sono predisposte per le stesse classi di concorso di cui all’art. 5 del presente decreto alle quali si aggiungono le seguenti graduatorie le cui ore settimanali di insegnamento sono inferiori a 6 : 

Le graduatorie d’istituto sono utilizzate dai Presidi delle scuole secondarie regionali per:

  1. supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti che non sia stato possibile coprire mediante scorrimento delle graduatorie regionali a causa del loro esaurimento.
  2. supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre;
  3. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente
  4. supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, non affidate al personale di ruolo quali ore eccedenti

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda di prima inclusione o aggiornamento per tutte le graduatorie, dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica, entro il 31/08/2025.

Le istanze presentate con modalità diverse ed oltre il termine di cui sopra, non sono prese in considerazione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno autenticarsi mediante un proprio account SPID o CIE e dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR 445/2000 :

  1. cognome e nome corrispondente all’account SPID o CIE;
  2. luogo e data di nascita corrispondente all’account SPID o CIE;
  3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea (da specificare)
  4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
  5. l’assenza di condanne penali o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
  6. Gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
  7. di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
  8. le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
  9. la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
  10. i titoli culturali posseduti valutabili secondo l’art. 3 e 6
  11. i titoli di servizio posseduti valutabili secondo l’art. 3 e 6
  12. il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni corrisponde all’e-mail registrata sullo SPID o CIE.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del decreto.

VEDI IL BANDO
LINK PRESENTAZIONE DOMANDE

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