Il rifiuto, la mancata presa di servizio o l’abbandono di una supplenza comportano delle sanzioni. È necessario innanzitutto distinguere a seconda che la convocazione è pervenuta dalle GAE oppure dalle Graduatorie d’istituto.
SUPPLENZA DA GAE (DM. 13 Giugno 2007 – art. 8)
È necessario distinguere 3 diverse situazioni che prevedono un diverso livello di severità delle sanzioni: rinuncia, mancata assunzione di servizio e abbandono. In tutti i tre casi le sanzioni:
non si applicanoo vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola (art. 8 comma 4, DM 13 Giugno 2007″.
Pertanto, la sanzione non si applica in ogni caso qualora i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi documentabili in modo oggettivo (es. motivi di salute personali o dei familiari).
RINUNCIA O ASSENZA ALLE CONVOCAZIONI DA GAE
La rinuncia a una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie a esaurimento per il medesimo insegnamento.
Inoltre:
1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
2. La sanzione riguarda solo le GAE per la medesima classe di concorso. Resta quindi possibile essere convocati dalle GAE per altra classe di concorso oppure dalle Graduatorie d’Istituto anche per la classe di concorso per la quale si è rinunciato alla supplenza.
MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE DA GAE
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
Inoltre:
1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
2. La sanzione riguarda solo il medesimo insegnamento per cui sarà possibile essere convocati sia dalle GAE che dalle G.I. per diverso posto o classe di concorso.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GAE
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Inoltre:
1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
2. La sanzione in questo caso si applica per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e sia per le convocazioni da GAE che per quelle da graduatorie d’istituto.
SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO (DM. 13 Giugno 2007 – art. 8)
Anche in questo caso è necessario distinguere 3 diverse situazioni che prevedono un diverso livello di severità delle sanzioni: rinuncia, mancata assunzione di servizio e abbandono. Similmente a quanto suddetto le sanzioni
non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.
(art. 8 comma 4, DM 13 Giugno 2007)
1. La sanzione si applica solo nel caso di rinuncia effettuata 2 volte nella stessa scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporterà alcuna sanzione mentre il secondo rifiuto nella stessa scuola, determinerà la collocazione in coda alla terza\seconda fascia, solo per la scuola in questione e solo per la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto.
2. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
3. La sanzione riguarda solamente gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta della supplenza così come disposto espressamente dall’art. 13, comma 3 del DM 353 del 2014. Non si applica quindi nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario.
4. A norma dell’art. 13 del DM 353 del 2014, comma 2, “la mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.
N.B.: La sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente senza di specializzazione (Nota 18329 del 25 Settembre 2007).
N.B. 2: La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato è iscritto graduatorie di circolo\istituto diverse da quelle dalle quali proviene la supplenza (es. nel caso di chiamate da istituti viciniori). Infatti, in tal caso gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (Nota 19 Novembre 2007).
N.B. 3: Il Regolamento non precisa che la rinuncia si deve riferire alla stessa classe di concorso, ma che la rinuncia sia ripetuta per due volte.
N.B. 4: L’annuale circolare per le supplenze preveda che eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria – individuati a seguito di messa a disposizione (MAD) – sono soggetti agli stessi criteri e vincoli (completamento orario, rinunce e abbandoni ecc.) previsti dal “Regolamento supplenze” (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007) e quindi anche alle regole sulle sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.
MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE DALLE G.I.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
1. La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle G.I.
2. La sanzione riguarda solo la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto. Resta ferma la possibilità di ricevere convocazioni per altre classi di concorso\posti di insegnamento nonché di ricevere convocazioni da GAE anche per la casse di concorso per cui si è subita la sanzione.
3. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
1. La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie d’istituto.
2. La sanzione riguarda tutte le classi di concorso\posto di insegnamento. Rimane però ferma la possibilità di essere convocati dalle GAE.
3. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).

DIFFERENZA TRA DISPONIBILITÀ E ACCETTAZIONE
Spesso si fa molta confusione tra la disponibilità e l’accettazione. Si tratta di due situazioni molto diverse che comportano conseguenze diverse. Pertanto, nella mail deve essere specificato se è richiesta la disponibilità o l’accettazione.
DISPONIBILITÀ
Nel caso in cui la scuola interpelli i candidati mediante messaggio di posta elettronica richiedendo la disponibilità dei candidati tramite email, una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro che hanno dato la disponibilità. La scuola contatterà telefonicamente il docente individuato per comunicare la sua individuazione e il candidato potrà in tale occasione confermare la sua accettazione oppure rinunciarvi senza subire la sanzione prevista per l’abbandono del servizio.
Analoga situazione si verificherà nel caso di mancata risposta al telefono, dopo aver comunicato la propria disponibilità tramite email. In queste circostanze, il docente rischia di subire soltanto la sanzione per la rinuncia (e non quella per la mancata presa di servizio) che si applica solamente al secondo rifiuto nella medesima scuola e comporta semplicemente la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (o di seconda fascia) solo per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e solo per la scuola in questione.
Anche la FAQ n. 4 presente all’interno del sistema SIDI chiarisce che:
la sanzione del depennamento dalle graduatorie per l’anno scolastico in corso è applicabile solo nel caso di convocazione singola mentre, nel caso di convocazione multipla e richiesta della mera disponibilità, qualora il docente individuato per la supplenza rinunci, ad esempio a causa della distanza necessaria per raggiungere la scuola, questa tipologia di rinuncia non comporta una sanzione e dovrà essere gestita dalle segreterie come ‘rinuncia senza effetti‘.”
ACCETTAZIONE
Discorso diverso si deve fare quando il docente, dopo aver inviato disponibilità via email e dopo essere stato individuato come destinatario della supplenza, contattato telefonicamente dalla scuola accetti e successivamente non prenda servizio o manifesti la volontà di non prendere servizio. In tal caso la sanzione prevista è quella per la mancata presa di servizio consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
CONVOCAZIONE IN PRESENZA
Alcune scuole procedono direttamente alla convocazione in presenza dei candidati con conseguente assegnazione della supplenza al primo (o ai primi, nel caso di più posti disponibili) fra i docenti presenti a tale convocazione. Nel caso in cui il candidato non potrà essere presente, potrà delegare specifica persona di fiducia o dirigente scolastico ad accettare incondizionatamente la supplenza.
In tal caso la delega conferita al dirigente scolastico equivarrà all’accettazione (e non alla disponibilità) e, di conseguenza, non sarà più possibile tirarsi indietro pena la sanzione per la mancata presa di servizio.
La nomina conferita tramite delega, infatti, ha lo stesso valore di quella accettata di persona per cui non vi si può rinunciare senza incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento supplenze.