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Riapertura terza fascia e istituzione delle graduatorie provinciali per supplenze annuali e al 30 giugno

GRADUATORIE PROVINCIALI
L’articolo 1-quater del decreto scuola, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede, anzitutto, la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in subordine alle graduatorie ad esaurimento.
In particolare, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, si prevede che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, apposite graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso.

Si ricorda che l’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente:

  • supplenze annuali (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE). In subordine si utilizzeranno quindi le graduatorie provinciali suddette.
  • supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra). Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE. Anche in questo caso si utilizzeranno in subordine le suddette graduatorie provinciali di nuova istituzione.
  • supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzeranno le graduatorie di circolo o di istituto.

GRADUATORIE PROVINCIALI PER POSTI DI SOSTEGNO
Il comma 2, a sua volta, prevede che per le supplenze su posto di sostegno è costituita una specifica graduatoria provinciale.

TERZA FASCIA
Viene differito (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto solo soggetti abilitati e reca indirizzi per l’aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.
In particolare, in occasione dell’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2019\2020, l’inserimento nella terza fascia per posto comune sulla scuola secondaria sarà riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b oppure comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017.
Ora, poiché i commi 1 e 2 dell’articolo 5 prescrivono il possesso dei 24 CFU\CFA ne deriva che i nuovi inserimenti saranno consentiti a condizione che si sia in possesso di tali CFU, requisito invece non prescritto per coloro già precedentemente iscritti.

GRADUATORIE D’ISTITUTO E DI CIRCOLO
Per quanto riguarda le graduatorie d’istituto e di circolo, si differisce (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Si posticipa, dunque, la soppressione della terza fascia di tali graduatorie.
Si dispone che, in occasione dell’aggiornamento delle medesime graduatorie “previsto nell’a.s. 2019/2020”, l’inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti nella stessa, ai soggetti in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), che rappresentano uno dei requisiti per l’accesso al concorso a posti di docente e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria, unitamente al titolo di studio, qualora non si sia in possesso dell’abilitazione.
I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze “indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto” per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, “sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento”.

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