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Requisiti per l’accesso alle classi di concorso: la riforma del 2024 non ha effetto retroattivo [Chiarimenti]

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 il decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell’Istruzione e del merito riguardante la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

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Oltre a prevedere l’accorpamento di alcune classi di concorso, la riforma ha in alcuni casi modificato i requisiti di accesso alle classi di concorso introducendo per alcune classi di concorso requisiti diversi (in termini di CFU\esami) rispetto a quelli previsti prima della riforma.

ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO
Il decreto dispone l’accorpamento di alcune classi di concorso:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22). Attenzione: i requisiti di accesso sono adesso comuni e uniformati sostanzialmente a quelli previsti in precedenza per la A-12 (leggermente più elevati rispetto a quelli richiesti per la A-22, con particolare riferimento ai crediti richiesti di STORIA).
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

Per tali nuove classi di concorso (oggetto di accorpamento), resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e i codici utilizzati per lo stato giuridico dei singoli docenti saranno opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.

Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

ALTRE MODIFICHE

  • per la classe di concorso A-20 (Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti;
    • Per molte lauree, laddove prima erano richiesti 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
    • Per altre lauree, laddove prima erano richiesti 12 CFU in FIS/01 o 08 adesso sono richiesti complessivamente 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
  • per la classe di concorso A-27 (Matematica e fisica) sono ora considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note (in generale la nota n. 3 richiede 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01).
  • della classe di concorso A-53 è stata modificata la denominazione, che ora è Storia della musica e della danza, con le precisazioni contenute nelle note a) e b).
  • Le lauree in Scienze Filosofiche (LM-78), Filosofia e storia della scienza (LS-17), Storia della filosofia (LS-96), in “Media, comunicazione e giornalismo” (LM-19 e LS 13), in Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72) in Conservazione dei  beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11) permettono l’accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) purché in possesso degli 84 CFU complessivamente richiesti (vedi nota 7). Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.  
  • Per la classe di concorso A-01, per alcune lauree (LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali, LM 3 e LS 3 Architettura del paesaggio, LM 4 e LS 4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM 12 Design, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e
    LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) si richiedono adesso 84 CFU (prima non richiesti) nei settori L-ART e ICAR di cui 

    • 16 CFU in ICAR/17
    • 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18
    • 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
    • 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17
  • Per la classe di concorso A-01, vengono aggiunte tra i requisiti di accesso le lauree in LM 2 e LS 2 – Archeologia purché in possesso di 48 CFU nei settori ICAR e L-ART (vedi tabella).
  • Per la classe di concorso A-01 per le lauree LM 10 e LS 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, invece dei 60 CFU nel settore ICAR 17 adesso sono richiesti 84 CFU nei settori L-ART e ICAR di cui 
    • 16 CFU in ICAR/17
    • 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18
    • 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
    • 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17

COMPUTABILITÀ DEGLI ESAMI\CFU MANCANTI
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO E RECUPERO DEGLI ESAMI
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di
nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

NON RETROATTIVITÀ DEI NUOVI REQUISITI
Il principio generale è quello della non retroattività dei nuovi requisiti. Infatti, l’art. 5 comma 1 del nuovo decreto (che ricalca esattamente il vecchio art. 5 comma 1 del DM 259/2017) dispone che:

Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di
concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Dunque coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova riforma (11 febbraio 2024) possedevano i requisiti per poter accedere ad una classe di concorso, conservano i requisiti per:

  • presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
  • accedere alle procedure abilitanti 
  • accedere ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
  • accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Pertanto:

  1. Gli aspiranti che, all’entrata in vigore del nuovo decreto (11 febbraio 2024), erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017 possono far riferimento a quei titoli ivi previsti.
  2. Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, non erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.
  3. Resta ferma la possibilità per tutti, di far valere i nuovi requisiti se migliorativi rispetto alla situazione ante riforma.

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