Come si accede all’insegnamento?
Per poter accedere all’insegnamento è innanzitutto necessario verificare se il proprio titolo di studio (laurea o diploma) consente o meno di accedere a una o più classi di concorso e se è necessario possedere ulteriori requisiti.
Quali sono i documenti di riferimento?
Occorre fare attenzione al fatto che, a seguito delle varie riforme che si sono susseguite nel corso degli anni, i requisiti di accesso all’insegnamento sono oggetti stabiliti da diversi documenti normativi.
- Per alcune classi di concorso (a titolo esemplificativo: A18, A19, A45, A46 e in generale tutte le altre classi di concorso non toccate alle recenti riforme del 2024), i requisiti di accesso all’insegnamento rimangono stabiliti dal DPR 19 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017.
- Per le classi di concorso A26 e A28 i requisiti di accesso sono stati recentemente modificati dal Decreto 20 novembre 2023 entrato in vigore il 17 gennaio 2024. Vedi qui la tabella con i nuovi requisiti.
- Per le classi di concorso A20 e A27 nonché per le classi di concorso oggetto di accorpamento (nuove A01, A12, A22, A30, A48, A70 e A71) occorre fare riferimento al decreto il decreto 22 dicembre 2023 entrato in vigore l’11 febbraio 2024. Vedi qui la tabella con i nuovi requisiti di accesso.
Le tabelle allegate a questi decreti stabiliscono la corrispondenza fra ciascuna laurea e la\le classi di concorso alle quali è possibile accedere.
Ricordiamo che tutte le riforme prevedono una clausola di salvaguardia in base alla quale: «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- alle procedure abilitanti
- ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
VEDI TABELLA A (CLASSI DI CONCORSO A20, A27, A01, A12, A22, A30, A48, A70, A71
VEDI TABELLA A (CLASSI DI CONCORSO A26 e A28)
VEDI TABELLA A PER LE ALTRI CLASSI DI CONCORSO E TABELLA RETTIFICATIVA
COME CONTROLLARE I REQUISITI RICHIESTI
Visionando le suddette tabelle è possibile verificare per ciascuna classe di concorso:
- quali lauree (vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali) danno accesso (rispettivamente colonna 3, 4 e 5).
- eventuali requisiti integrativi richiesti (colonna NOTE). Infatti, per alcune lauree e classi di concorso, la laurea non è titolo sufficiente a consentire l’accesso a determinate classi di concorso ma è necessario aver conseguito determinati esami/CFU. In altri casi, la laurea è titolo di accesso solo se conseguita entro una determinata data.
- l’indirizzo o gli indirizzi di studio presso i quali la classe di concorso può essere insegnata.
Come anticipato, occorre fare attenzione al fatto che, per alcune classi di concorso, i requisiti di accesso sono stati modificati dal DM 259/2017 (decreto correttivo del Decreto 19/2016). Per altre ancora sono state rettificate dai recenti decreti 20 novembre e 22 dicembre 2023.
Pertanto consigliamo di:
- Verificare innanzitutto se la propria classe di concorso rientra fra quelle modificate dalle recenti riforme (A,20, A26, A27, A28, A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71). In tal caso verificare i requisiti di accesso direttamente nelle nuove tabelle.
- Per le altre classi di concorso non toccate dalle recenti riforme, è bene verificare i requisiti direttamente nella tabelle allegate al DM 259/2017.
- Qualora la classe di concorso non sia indicata nelle tabelle allegate al DM 259/2017, ciò significa che i requisiti vanno ricercati direttamente nel DPR 19/2016.
LA RIPARTIZIONE DEI CREDITI (CHIARIMENTI)
Per alcune classi di concorso, in aggiunta al titolo di studio, sono richiesti determinati CFU che l’aspirante può aver conseguito durante il suo percorso universitario oppure può conseguire successivamente come corsi singoli o come corsi post-laurea.
Una delle questioni su cui ci vengono posti spesso dei quesiti riguarda il conteggio dei CFU\esami richiesti laddove le tabelle titoli indicano più settori disciplinari, senza indicare un numero minimo di CFU per ciascun settore disciplinare.
Così ad esempio, per la classe di concorso A-28, in base alla nuova riforma è necessario in generale possedere:
- almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui
- 24 CFU in MAT
- 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO
La domanda che spesso ci viene posta è se sia necessario o meno avere anche i crediti in GEO oppure in INF/01.
Analogamente, per la classe di concorso A12 vengono richiesti tra l’altro, a seconda del titolo di laurea posseduto, 12 o 24 CFU tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.
È evidente che, laddove manchi una precisa indicazione del numero di CFU necessari, i CFU potranno essere conseguiti anche unicamente in un solo settore disciplinare. Il punto è stato più volte confermato dal Ministero.
Già nella nota 1304 del 7 luglio 2006 si affermava che:
in assenza di altre indicazioni sul numero minimo di settori ai quali i suindicati crediti debbano fare riferimento, è da intendere che è possibile qualunque ripartizione fra i settori medesimi, purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al numero indicato come requisito minimo”.
In aggiunta vi è la nota n. 4 presente nel sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso) laddove si prevede che:
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro”.
Da ultimo, nel decreto 22 dicembre 2023nelle note si afferma nuovamente che:
Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.
Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.
ESEMPI PER LA CLASSE DI CONCORSO A28
Da quanto detto si evince chiaramente che, per quanto concerne la classe di concorso A28, occorre semplicemente rispettare i tre limiti imposti dalla tabella ovvero:
- Avere almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 (non importa la distribuzione dei crediti in tali settori e non c’è nemmeno necessario avere crediti in tutti i settori).
- 24 CFU in MAT
- 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO (anche qui, l’importante è avere complessivamente i 24 CFU tra i vari settori richiesti, non essendo richiesto di avere crediti in tutti i settori).
A titolo esemplificativo, potrebbe verificarsi il caso di un docente che ha 24 CFU in ambito MAT e 60 CFU in ambito BIO o CHIM e che in questo modo rispetta i requisiti indicati dalla tabella.
ESEMPIO PER LA CLASSE DI CONCORSO A12
Similmente, anche per la classe di concorso A12, laddove sono richiesti complessivamente 12 o 24 CFU tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04, l’aspirante potrà avere qualsiasi combinazione di questi settori disciplinari.
In caso contrario, infatti, la tabella A avrebbe dovuto richiedere specificatamente un certo ammontare di CFU per il settore L-ANT e per il settore M-STO, come peraltro avviene per altre classi di concorso (quali la A-11 e la A-13). Al contrario, per la classe di concorso A-12, mancando tale indicazione, si deve ritenere che i CFU degli ambiti L-ANT e M-STO possano essere coperti attraverso un unico settore disciplinare.
VEDI TABELLA A DECRETO 22 DICEMBRE 2023
Nota 1304 del 07 luglio 2006
Sito MIUR – Titoli di accesso
DM 259/2017 – Allegato A