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Requisiti per l’accesso alle classi di concorso: la riforma del 2016 non ha effetto retroattivo

Il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 rubricato “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento” ha previsto la riforma dell’assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

Oltre a prevedere l’accorpamento di alcune classi di concorso, la riforma ha in alcuni casi modificato i requisiti di accesso alle classi di concorso introducendo per alcune classi di concorso requisiti ulteriori (in termini di CFU) rispetto a quelli previsti prima della riforma.
Con il DM n. 259/2017 il ministero è intervenuto nuovamente sulla riforma correggendo alcuni errori materiali commessi in prima istanza. 

NON RETROATTIVITÀ DEI NUOVI REQUISITI
Il principio generale è quello della non retroattività dei nuovi requisiti. Infatti, l’art. 5 del DM 259/2017 dispone che:

Coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016″.

Dunque coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova riforma (23 febbraio 2016) possedevano i requisiti per poter accedere ad una classe di concorso, conservano i requisiti per poter presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto e per poter partecipare alle prove di accesso di percorsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Viceversa, coloro che a quella data non possedevano i relativi requisiti (o perché si sono laureati successivamente o perché, pur laureandosi antecedentemente non avevano gli ulteriori requisiti necessari, ad esempio, in termini di esami\CFU richiesti) dovranno, invece, fare riferimento ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma.


Il punto è confermato anche dalla FAQ n. 33 emessa in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto:

D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?
R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. 
Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al  D.M. n. 259/2017.
Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di  concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A”.

La FAQ chiarisce un ulteriore aspetto:

  1. Gli aspiranti che, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti.
  2. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016.
  3. Coloro che hanno conseguito il titolo dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al  D.M. n. 259/2017.

    DM 259/2017
    DPR 19/2016
    FAQ graduatorie d’istituto

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