SUPPLENZE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) E GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)
L’art. 12 comma 1 dell’O.M. 60/2020 afferma che:
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento (31 agosto)“.
Si tratta di una norma che ricalca esattamente quanto già previsto dall’art. 3 comma 5 del Regolamento supplenze, D.M. 13 giugno 2007. Tale norma, contenuta all’interno dell’art. 12 rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, si applica esclusivamente alle convocazioni effettuate a livello provinciale da graduatorie ad esaurimento (GaE) o da graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Pertanto, esclusivamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei contratti (o della relativa presa di servizio), è consentito rinunciare, senza penalizzazioni, a una supplenza temporanea già accettata sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per accettare un’altra supplenza annuale (31 agosto) per la stessa classe di concorso o anche per altra classe di concorso.
LASCIARE UNO SPEZZONE PER UN POSTO INTERO
Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Quindi il docente che abbia accettato uno spezzone al 30 giugno o al 31 agosto, a causa della mancanza di cattedre o posti interi, può successivamente accettare, senza penalizzazioni, una supplenza su posto interno al 30 giugno e\o al 31 agosto, a condizione che ciò avvenga durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti. Tale possibilità si applica alle sole supplenze conferite a livello provinciale da graduatorie ad esaurimento e per il prossimo anno, dovrebbe applicarsi anche alle graduatorie provinciali per le supplenze. Si attende in tal senso l’emanazione della annuale circolare supplenze.
SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
Diversamente da quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento e per le GPS, non è consentito lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 31 agosto nel caso di convocazione proveniente da graduatorie d’istituto.
SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO
Nessuna disposizione particolare è prevista per le supplenze su posto di sostegno. Di conseguenza valgono le disposizioni sopra esposte. Dunque:
- È possibile lasciare una supplenza al 30 giugno da graduatorie d’istituto su posto comune per supplenza al 31 agosto su posto di sostegno da GAE o da GPS poiché è sempre possibile lasciare una supplenza breve per altra supplenza annuale (GAE o GPS) [Art. 14 comma 2 O.M. 60/2020].
- È possibile lasciare supplenza al 30 giugno da GAE\GPS su posto comune per altra supplenza da GAE\GPS dal 31 agosto su posto di sostegno a condizione che ciò avvenga durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei contratti.
- È possibile lasciare supplenza al 30 giugno da GAE\GPS su posto comune su spezzone per accettare supplenza su sostegno al 31 agosto su posto intero a condizione che ciò avvenga durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti.