fbpx
mercoledì, Settembre 11, 2024
HomeGPS GAE GIPrecisazioni dell'AT di Siena in merito alla valutazione delle domande per le...

Precisazioni dell’AT di Siena in merito alla valutazione delle domande per le graduatorie provinciali

Con nota n. 5065 del 28 settembre 2020, l’Ambito Territoriale di Siena, anche come replica cumulativa alle osservazioni ricevute, ha fornito alcune precisazioni in merito alla valutazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Siena.

GRADUATORIE DEFINITIVE E RECLAMO
In primo luogo si evidenzia che le GPS sono determinate dall’O.M. 60/2020, come graduatorie immediatamente definitive. Pertanto l’Istituto del reclamo, tipico, nella prassi, come rimedio per le graduatorie provvisorie in caso di errori materiali, sostituto del vecchio ricorso in opposizione, per la procedura delle GPS non è previsto.

ISTANZA A PROVVEDERE IN AUTOTUTELA
Conseguentemente, in caso di fondata rimostranza il candidato deve ricorrere al diverso istituto dell’istanza a provvedere in autotutela, che ha presupposti, tempi di trattazione e modalità di istruttoria ben diversi da quelle del reclamo.
Infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze siano definitive, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL SISTEMA INFORMATIVO 
Nella nota si legge che, le domande di partecipazione alla procedura delle GPS si basavano (e si basano) sul cosiddetto principio di affidamento. Ovverosia il sistema informativo ha assegnato il punteggio in base al modulo informatico compilato dal docente interessato, tale modulo è poi confluito in un PDF certificato dal sistema che ha valore di atto sostitutivo di notorietà. L’operatore dell’Amministrazione valutante non poteva ( e non può) quindi interferire modificando detto modulo con le dichiarazioni di scienza liberamente sottoscritte dal candidato sotto la sua responsabilità diretta.
L’unico intervento possibile e necessario era quello, fermo restando le dichiarazioni dell’interessato per le quali lo stesso è responsabile (in caso di non veridicità può andare incontro a conseguenze penali) di verificare la coerenza della dichiarazione con l’attribuzione del punteggio da parte del sistema.
Eventuali errori da parte del candidato nell’inserimento dei propri titoli, ovviamente non possono essere sanati né mediante l’istituto del reclamo né, sic et simpliciter, tramite istanza a provvedere in autotutela.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’unico Istituto utile è quello del così detto soccorso istruttorio che però deve essere formalmente invocato in modo corretto e soprattutto ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l’art. 1375 del codice civile. Naturalmente l’esito dell’istruttoria in quest’ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica con validità ex nunc.

Vedi la nota

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI