Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) nella seduta plenaria n. 77 del 25/02/2022, ha espresso all’unanimità il proprio parere sullo schema di regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
PERCHÉ UN NUOVO REGOLAMENTO?
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo fossero disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.
Fu stabilito quindi che, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della Legge 124/1999, solo per la prima volta e solo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze fossero disciplinati da un’ordinanza Ministeriale piuttosto che da un regolamento da adottare secondo la più articolata e lunga procedura prevista dalla Legge 1988, n. 400, appunto, per i regolamenti ministeriali.
Di qui l’esigenza di provvedere all’emanazione di un nuovo regolamento che disciplini la costituzione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze per il successivo triennio e, in generale, a regime. La bozza del regolamento è stata illustrata alle organizzazioni sindacali nelle scorse settimane.
IL PARERE
Il CSPI:
- Considera positivamente l’aggiornamento triennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) in parallelo alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), oggetto del presente Regolamento. Si tratta di un passaggio fondamentale per una coordinata e congrua gestione delle operazioni connesse all’avvio dell’anno scolastico, nonché per una sostenibile e continua garanzia del servizio pubblico dell’Istruzione.
- Valuta opportuno l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sin dall’anno scolastico 2022/2023 in considerazione del fatto che si tratta di una scadenza importante per garantire al sistema nazionale di istruzione l’apporto dei tanti docenti, compresi quelli che abbiano conseguito il titolo di accesso entro il 6 agosto 2020 (art. 2, comma 5, D.M. 51/2021) o che si inseriscano per la prima volta, che seppur a tempo determinato garantiscono il funzionamento delle scuole attraverso una modalità di reclutamento trasparente e strutturato, evitando, per quanto possibile, il ricorso all’istituto della Messa a Disposizione (MAD).
- Sottolinea che, appare problematica, soprattutto nell’attuale fase di carenza di aspiranti con titolo specifico, soprattutto nelle regioni del Centro Nord, la cancellazione delle graduatorie di seconda fascia per la scuola dell’infanzia e primaria (riservata ai laureandi in scienze della formazione primaria). Il CSPI auspica che nell’immediato si inserisca tale possibilità in un articolo transitorio del Regolamento e che tale problematica sia successivamente affrontata e risolta a livello di sistema, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
- Ritiene che nel caso di sostituzione dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia per periodi pari o inferiori a 10 giorni, sia necessario individuare modalità di interpello che assicurino il riscontro immediato da parte del supplente, consentendo, anche per uno solo giorno, la tempestiva copertura delle classi e delle sezioni rimaste prive del docente, come previsto dalla normativa vigente.
- Il riconoscimento dei titoli esteri è stato, ultimamente, oggetto di numerose controversie anche in sede giudiziale; il CSPI, pertanto, ritiene che sia utile da parte del Ministero dell’Istruzione, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca accelerare il perfezionamento delle procedure di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, politiche sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del conferimento delle supplenze, diminuendo così sensibilmente il livello di contenzioso già generato che non agevola il buon andamento dell’amministrazione.
- Rileva come risulti ormai dirimente, intervenire con urgenti investimenti sugli aspetti strutturali, non più rimandabili, legati agli organici del personale degli Uffici Scolastici Provinciali e delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche.
- Auspica che i sistemi informativi deputati sia alla gestione delle GPS che all’informatizzazione del conferimento delle supplenze siano predisposti come piattaforme che possano dialogare in modo tempestivo ed efficace, con particolare riferimento alla interconnessione con le banche dati esistenti nelle Università, già preannunciata in occasione dell’emanazione dell’O.M. 60/2020, al fine di evitare problemi di disallineamento e in termini deflattivi rispetto al contenzioso.
COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo regolamento prevede che con apposito Decreto Ministeriale saranno indicate le modalità di predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze e verranno adottate le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie nonché degli ulteriori titoli valutabili.
Le nuove graduatorie avranno una durata triennale. Per le supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono utilizzate le GAE e in subordine le GPS. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto.
Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS – e per le correlate graduatorie di istituto.
La presentazione delle istanze avverrà in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica. I termini di presentazione delle istanze saranno comunicati con apposito provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di 15 giorni per la presentazione delle istanze.
TITOLI DICHIARATI
I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
CANDIDATI INSERITI ANCHE NELLE GAE
I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto – in una sola provincia, anche se diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inserite nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale.
DOCENTI DI RUOLO
I docenti immessi in ruolo possono presentare domanda per l’inserimento nelle GPS per altre classi di concorso\tipologie di posto.
I soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.
II FASCIA GPS SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono costituite in un’unica fascia, cui accedono i soggetti in possesso dello specifico titolo di studio abilitante.
Si tratta di una delle principali del nuovo regolamento. L’O.M. 60, innovando rispetto al passato, aveva previsto la costituzione di un’apposita fascia (II fascia delle GPS Infanzia\primaria), prevedendo che in essa si potessero iscrivere i laureandi in Scienze della Formazione Primaria, iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria.
La bozza del regolamento prevede la soppressione della II fascia per infanzia e primaria e ciò conseguentemente consegnerà una quota rilevante di supplenze alle MAD.
Il CSPI sul punto chiede di inserire un articolo transitorio del presente regolamento, al fine di ripristinare, come già previsto dall’OM 60/2020, la seconda fascia per gli studenti del IV e V anno di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. La seconda fascia è stata necessaria in alcune regioni per garantire il servizio pubblico. In caso di mantenimento dell’attuale formulazione si produrrebbe la condizione di GPS della secondaria e del sostegno costituite da due fasce, mentre primaria e infanzia avrebbero una sola fascia e una grande quantità di docenti disponibili esclusivamente per MAD che non sono regolamentate.
GPS II FASCIA SOSTEGNO
Viene confermata la II fascia delle GPS Sostegno alla quale accedono i soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS, abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
- per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Il punto controverso e criticato è quello relativo al fatto che le tre annualità di servizio. Infatti, stante il tenore letterale della norma, i tre anni scolastici dovrebbero essere maturati entro l’anno scolastico precedente con conseguente esclusione dell’anno scolastico in corso. Si tratterebbe di una novità rispetto a quanto previsto dall’O.M. 60/2020 secondo la quale le tre annualità dovevano essere maturate entro l’anno scolastico 2019/2020 (lo stesso di presentazione delle istanze).
A tal fine il CSPI suggerisce di valutare la possibilità di riformulare l’espressione “… la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado”.
TITOLI ESTERI
Viene confermata la possibilità di iscrizione per i candidati con titolo estero, anche nel caso in cui siano ancora in attesa di riconoscimento.
Tuttavia, in quest’ultimo caso occorre non solo aver presentato istanza di riconoscimento entro il termine di scadenza della domanda di inserimento nelle GPS (circostanza già prevista dall’O.M. 60/2020) ma è necessario altresì che risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento in Italia (tipicamente 4 mesi).
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, le elaborazioni terranno conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
SUPPLENZE DA GAE\GPS E SANZIONI
Per le supplenze conferite da GAE\GPS, in caso di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono sono previste le seguenti sanzioni:
- La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Sul punto il CSPI chiede di chiarire che la sanzione non si applica anche alle graduatorie d’istituto perché altrimenti si precluderebbe agli aspiranti che non abbiano partecipato a questa procedura la stipula di contratti da graduatorie
di istituto. - Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
- L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
- La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
- L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
COMPLETAMENTO ORARIO
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario.
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
L’utilizzo della procedura informatica è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore (l’attuale disciplina invece, per le supplenze inferiori a 30 giorni non prevede alcun termine di preavviso).
SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO E SANZIONI
Per le supplenze da graduatorie d’istituto in caso di rinuncia, mancata assunzione in servizio e abbandono sono previste le seguenti sanzioni:
- La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
- Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
- La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
- L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE E MAD
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.
LASCIARE SUPPLENZA DA GRADUATORIE D’ISTITUTO PER SUPPLENZA AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno / 31 agosto. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito (quindi chi è in servizio su una supplenza da graduatorie d’istituto ha la facoltà (ma non l’obbligo) di accettare altra supplenza al 30 giugno/31 agosto.
CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63 E A-64 AD ESAURIMENTO
Con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione sono dettate disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 e per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici.