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Nuove GPS: possibile la somma di più servizi aspecifici tali da raggiungere il tetto massimo di 12 punti

Continuiamo a ricevere in questi giorni diverse segnalazioni da parte di docenti che lamentano decreti di rettifica da parte delle scuole in merito alla questione della cumulabilità di più servizi aspecifici svolti nello stesso anno scolastico su diverse classi di concorso.
Diciamo subito che tali decreti sono assolutamente illegittimi alla luce della nuova normativa introdotta con l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che ha innovato rispetto al passato. 

NORMATIVA PREVIGENTE ALL’ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020
La preesistente normativa prevedeva che, per ciascuna classe di concorso, si potessero valutare al massimo 6 mesi di servizio e sempre per un massimo di 12 punti. Nel caso del servizio aspecifico, che come è noto viene dimezzato, il massimo punteggio attribuibile era quindi di 6 punti.

LA NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALL’O.M. 60/2020
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha innovato rispetto al passato, stabilendo che per ogni servizio specifico si attribuiscono al massimo 12 punti (voce C.1 delle tabelle titoli) e che per ogni servizio aspecifico si attribuiscono al massimo 6 punti (voce C.2. delle tabelle titoli).
Diversamente rispetto al passato, nessuna norma stabilisce però che si valutino al massimo 6 mesi di servizio, per cui se è vero che ogni servizio aspecifico può essere valutato al massimo 6 punti, nulla impedisce il cumulo di più servizi aspecifici (e perfino di servizi specifici e aspecifici). Ciò fermo restando sempre il limite massimo di 12 punti per ciascun insegnamento. 
Esempio:

Servizio contemporaneo cumulabile

In questo caso la piattaforma ministeriale somma (correttamente) i due servizi aspecifici, ai fini della valutazione in una classe di concorso terza (in questo caso A-11).

LA NOTA MINISTERIALE DEL 3 SETTEMBRE
La nota 1550 del 4 settembre 2020 a firma del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dott. Marco Bruschi, è chiarissima in tal senso, laddove a pagina 2 si afferma che:

Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. L’incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l’effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico”.

Pertanto, su una classe di concorso “terza” possono certamente essere sommati più servizi aspecifici svolti su altre due classi di concorso (infatti, evidentemente se si tratta di servizi aspecifici, saranno stati svolti su altre due classi di concorso), fino a un massimo di 12 punti.
Tra l’altro si tratta di un calcolo automatico che la piattaforma predisposta dal ministero ha effettuato automaticamente proprio in conformità alla nuova normativa in essere per cui, eventuali decreti di rettifica, sono assolutamente illegittimi. 

EVITARE L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE
Non a caso nella stessa nota sopra riportata, consci della possibilità di errori derivanti dall’applicazione di una normativa non più in vigore, si invitavano le scuole a porre attenzione della nuova normativa, “evitando l’applicazione di disposizioni previgenti“.

Voglio richiamare la vostra attenzione circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell’OM 60/2020, evitando l’applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy”.

nota 1550 del 4 settembre 2020

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