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No alla cancellazione dalle GPS su richiesta per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di altra provincia

Le graduatorie provinciali per le supplenze hanno validità biennale. Questo significa che il prossimo aggiornamento\inserimento generale sarà possibile solo nel 2024 (dato che l’ultimo aggiornamento è avvenuto nella primavera del 2022). In questa occasione sarà possibile effettuare:

  • nuovi inserimenti
  • aggiornamenti dei titoli culturali e\o di servizio
  • cambiamenti di provincia

Esistono però delle finestre in cui, esclusivamente gli aspiranti che hanno acqusito il titolo di abilitazione all’insegnamento o la specializzazione su sostegno, è possibile chiedere l’inserimento nei c.d. “elenchi aggiuntivi”.

INSERIMENTO IN CODA
Si parla di elenchi aggiuntivi poiché gli aspiranti che si inseriscono nelle “finestre” vengono inseriti in tali elenchi in coda rispetto a chi si è inserito in occasione dell’aggiornamento ordinario. 

Chi viene inserito negli elenchi aggiuntivi di I fascia viene invece chiamato con priorità rispetto alla seconda fascia. 

SCELTA DELLA PROVINCIA
Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.

Chi invece non è inserito nelle GPS (per alcuna classe di concorso) può iscriversi negli elenchi aggiuntivi di qualsiasi provincia.

LA CANCELLAZIONE DALLE GPS
Nei mesi scorsi molti uffici scolastici hanno provveduto ad ottemperare alla richiesta di cancellazione dalle GPS, su richiesta degli stessi interessati, di alcuni aspiranti docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Una delle motivazioni alla base della richiesta di cancellazione poteva essere la volontà di sfruttare la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi di altra provincia (solo per il sostegno e\o per le classi di concorso in cui il docente ha conseguito l’abilitazione\specializzazione sul sostegno).

Es: docente inserito nella provincia di Milano per la classe di concorso A-22 che ha conseguito l’abilitazione sulla medesima classe di concorso chiedeva cancellazione dalla provincia di Milano per poter chiedere poi inserimento negli elenchi aggiuntivi (in coda) della provincia di Palermo.

Ebbene, tale possibilità sembrerebbe non essere più consentita. Infatti, lo schema di decreto che regola la costituzione degli elenchi aggiuntivi all’art. 3 comma 6 prevede che:

Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Se la disposizione in questione dovesse quindi essere confermata nel decreto definitivo, ai docenti che hanno chiesto la cancellazione, sarebbe preclusa la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi di un’altra provincia. Resterebbe a questo punto praticamente solamente la strada delle istanze di Messa a Disposizione (MAD).

VEDI LO SCHEMA DI DECRETO E IL PARERE DEL CSPI

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