In questo articolo ci proponiamo di fare chiarezza sulla valutazione dei Master.
Nelle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) è prevista la valutazione dei Master come titolo culturale.
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo punti 1
Si noti che:
- I Master sono sempre titoli da 1500 ore corrispondenti a 60 CFU formativi.
- I Master sono valutabili 1 punto, sia che si tratti di Master di I Livello che di II Livello.
- Si valutano al massimo tre titoli (tra Master e perfezionamenti), conseguiti in tre anni accademici differenti. Infatti, benché sia possibile adesso l’iscrizione contemporanea a due master, resta però il limite della valutazione di uno per anno accademico.
- Si valutano tutti i master, non essendo più richiesto il requisito della coerenza con la classe di concorso. Pertanto, i Master dichiarati sono valutabili indipendentemente dall’argomento e dal contenuto.
MASTER COME STRUMENTO PER RECUPERARE ESAMI INTEGRATIVI
I Master, oltre ad essere titolo culturale, possono essere anche uno strumento per recuperare i CFU\esami mancanti. Con la nota n. 11239 del 18 marzo 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che :
- Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
Va precisato che, anche quando il Master è stato utile per recuperare i CFU\esami mancanti, resta comunque un titolo valutabile. Infatti, il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 206 dell’8 Febbraio 2021 aveva già fornito chiarimenti in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello, in questa circostanza.
Nella nota si specifica che, i titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.