Tra i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) assume particolare rilievo la FAQ ufficiale n. 81, dedicata alla valutazione dei titoli accademici conseguiti all’estero, come master universitari e altri titoli culturali aggiuntivi.
Il riferimento normativo è il DPR 30 luglio 2009, n. 189, che disciplina il riconoscimento dei titoli di studio accademici stranieri ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 148/2002.
La FAQ ministeriale n. 81 chiarisce che l’istanza di riconoscimento del titolo estero non deve essere presentata dal candidato. Sarà l’Ufficio scolastico competente, durante la fase di valutazione della domanda, a interloquire direttamente con la Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca per le verifiche necessarie.
L’aspirante docente deve limitarsi ad allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della domanda di inserimento in graduatoria. Nel caso in cui i file superino la dimensione massima prevista dalla piattaforma, pari a 2 MB, la documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’Ufficio scolastico provinciale scelto per l’inserimento.
Poiché l’istanza GPS non prevede un campo specifico per i titoli in attesa di riconoscimento, il Ministero indica anche le modalità di compilazione della domanda. Il candidato deve selezionare l’opzione relativa al titolo conseguito all’estero e compilare i campi obbligatori inserendo come ente che ha riconosciuto il titolo la dicitura “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”. La data del documento di riconoscimento deve coincidere con quella di presentazione della domanda GPS, mentre il numero dell’atto deve essere indicato con valore pari a zero.
Sono in possesso di un master conseguito all’estero. Quale procedura devo seguire per ottenerne la valutazione quale titolo ulteriore, ai sensi del DPR 189/2009?
L’ istanza di riconoscimento del titolo non può essere prodotta dall’interessato; sarà l’Ufficio, in fase di valutazione, a interloquire direttamente con la competente Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. A tal fine, l’interessato dovrà allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della domanda di iscrizione. Qualora la documentazione ecceda la dimensione massima di 2 Mb, potrà essere trasmessa via PEC all’Ufficio scolastico della provincia per la quale si chiede l’inserimento in GPS.
Per quanto riguarda la dichiarazione del titolo nell’istanza di iscrizione in GPS, non essendo previsti appositi campi in cui indicare che il titolo è in attesa di riconoscimento, l’aspirante dovrà valorizzare il campo “selezionare per indicare il titolo conseguito all’estero” e compilare gli altri campi obbligatori secondo le seguenti indicazioni:
Ente che ha riconosciuto il titolo: Indicare “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”;
Data del documento di riconoscimento: Indicare la data di presentazione dell’istanza di iscrizione in GPS; Numero dell’atto: valorizzare con zero (0)


