L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 ha previsto un’importante novità per quanto riguarda le supplenze per la scuola dell’infanzia e primaria, novità confermata dall’Ordinanza 88/2024. Le GPS per questi ordini di scuola sono infatti composti da due fasce:
- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (in sostanza la laurea in Scienze della Formazione Primaria, il Diploma magistrale abilitante ante 2001\2002 o titoli equiparati);
- la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Pertanto, viene prevista la possibilità di iscrizione dei laureandi in Scienze della Formazione primaria che, in subordine ai docenti laureati, potranno essere convocati per le supplenze per infanzia\primaria.
La misura è stata prevista per far fronte alla cronica carenza, specie nelle regioni del nord Italia, di docenti abilitati in questi ordini di scuola, con la conseguenza che in passato si faceva ricorso (e in parte lo si fa ancora) a docenti senza titolo, magari laureati in altri ambiti.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TITOLO
Il servizio prestato dai laureandi in Scienze della Formazione primaria sarà valutato?
Innovando rispetto alla previgente disciplina, le nuove tabelle titoli allegate all’O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle altre attività d’insegnamento, macro categoria nell’ambito della quale veniva precedentemente ricompreso il servizio senza titolo.
Tale punto è stato confermato dalla nota 1290 del 22 Luglio 2020 che ha confermato la non valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.
Tuttavia, nella nota 1290 si afferma che:
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.
Sulla base di tale chiarimento:
- Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
In tal caso, tale servizio sarà valutato come “specifico” sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti). - Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
IL SERVIZIO SVOLTO DAI LAUREANDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
In merito alla valutabilità del servizio, la nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito:
L’unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti,il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”.
Quindi il servizio svolto dai laureandi in SFP è valutabile, come specifico o come aspecifico (a seconda dei casi), nelle GPS di seconda fascia ed esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Non è quindi valutabile nelle GPS di scuola secondaria.
La Tabella A2 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2024/2026 (vedasi FAQ n. 49).
COSA SUCCEDE QUANDO VIENE CONSEGUITO IL TITOLO DI ABILITAZIONE?
Una volta conseguito il titolo di abilitazione (cioè la laurea in Scienze della Formazione Primaria) i candidati potranno iscriversi nelle graduatorie di I fascia infanzia e\o primaria.
Come è stato anticipato, il servizio senza titolo è valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie, il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo. Questo significa che in linea teorica il servizio svolto senza titolo diventa in questo caso valutabile anche in I fascia.
Senonché occorre però fare i conti anche con un’altra regola, indicata nelle NOTE al servizio delle tabelle titoli:
Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”.
In sostanza gli anni di servizio svolti durante la frequenza dei corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS, laurea in Scienze della Formazione primaria), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 42\54\66\72 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.
Nello specifico, ai laureati in Scienze della Formazione Primaria vengono attribuiti in I fascia 72 punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso), ragione per cui per i 5 anni di durata legale del corso sono già attribuiti 60 punti (5 anni x 12) e di conseguenza l’eventuale servizio prestato in quegli anni non è valutabile. Potrebbe essere valutato invece il servizio prestato al di fuori dei 5 anni di durata legale del corso.
Al riguardo è presente la FAQ Ufficiale n. 33:
Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.
Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.