Il decreto ministeriale 23 luglio 1999 avente a oggetto l'”Equipollenza della laurea in relazioni pubbliche alla laurea in scienze politiche ai fini della ammissione ai pubblici concorsi” ha disposto che:
La laurea in relazioni pubbliche conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze politiche ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi”.
La questione si inquadra quindi nella più ampia questione dell’equipollenza fra titoli di laurea. Il problema si pone nel caso di lauree non espressamente indicate dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 come titoli di accesso ad alcune classi di concorso ma che sono considerate, in virtù di altre disposizioni, equipollenti ad altro titolo di studio che dà accesso a una determinata classe di concorso. Ci siamo occupati della questione in questo articolo.
Premesso che a nostro avviso la risposta al quesito precedente non può che essere positiva, dobbiamo quindi ritenere che la laurea vecchio ordinamento in relazioni pubbliche sia equipollente a quella in scienze politiche ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici.
Sulla base di tale equiparazione, la laurea in questione dà accesso alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economiche) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/1).
Inoltre, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 la laurea in questione è anche equiparata alle lauree LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, LM-19 Informazione e sistemi editoriali, LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education nonché alle corrispondenti lauree specialistiche.
Conseguentemente la laurea in questione permette l’accesso alle classi di concorso A-65 a condizione che siano stati conseguiti almeno 12 CFU nel settore disciplinare SPS/08 e alla classe di concorso A-18 a condizione che si posseggano almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12.
Come precisa lo stesso decreto interministeriale, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.
DPR 19/2016
Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Decreto ministeriale 23 luglio 1999