Chi accede alle GPS sostegno di I fascia può dichiarare come titolo culturale la laurea magistrale\specialistica con la quale ha avuto accesso al percorso di specializzazione? In questo articolo cercheremo di dare risposta.
TITOLO DI ACCESSO
La tabella A7 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado) prevede alla voce A.1 la valutazione come titolo di accesso del:
Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito”.
In particolare vengono attribuiti da 8 a 24 punti in base al voto del titolo di specializzazione sul sostegno. Vengono poi attribuiti ulteriori 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori (voce A.2).
TITOLI CULTURALI ULTERIORI
Al punto B.2 la tabella titoli prevede la valutazione di:
Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo”.
La tabella titoli quindi prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non costituiscono titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non è valutabile.
Tuttavia, vi sono molti insegnanti che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, hanno scelto di accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno con il Diploma ITP (anche perché l’accesso con il Diploma ITP poteva avvenire senza i 24 CFU). Ebbene, in questo caso la laurea magistrale è invece valutabile in quanto ulteriore rispetto al titolo di accesso utilizzato per il TFA sostegno.
Questa situazione negli ultimi anni ha portato inevitabilmente a disparità: alcuni docenti in possesso di laurea magistrale non hanno potuto dichiararla in quanto hanno avuto accesso al TFA con detta laurea mentre altri hanno potuto inserirla poiché hanno avuto accesso al TFA con il Diploma ITP. Tra l’altro sarebbe anche arduo per le scuole andare a verificare se l’accesso al TFA è avvenuto con il diploma o con la laurea.
LA NUOVA FAQ DEL MINISTERO
Il Ministero quest’anno ha emanato la FAQ n. 57 che conferma la suddetta interpretazione:
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione. Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.
- L’abilitazione (su materia) può essere dichiarata nella voce B.1
- La laurea, qualora sia stata utilizzata per l’accesso ai percorsi di specializzazione, non può essere dichiarata nella voce B.2